LEGGE REGIONALE 6 maggio 2011, n. 12 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 marzo 2005, n. 12, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 del 18 maggio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 12/2005

  1. All'art. 2 della legge regionale 3 marzo 2005, n. 12 (Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico) sono apportate le seguenti modifiche:

    1. al comma 1 le parole 'turismo, ambiente, energia' sono sostituite dalle seguenti: 'Protezione civile, ambiente';

    2. il comma 2 e' abrogato.

    Art. 2

    Modifiche ed integrazioni all'art. 3 della legge regionale n. 12/2005

  2. All'art. 3 della legge regionale n. 12/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

    1. al comma 9 le parole 'non oltre 5 anni' sono sostituite dalle seguenti 'non oltre dieci anni';

    2. al comma 11 le parole 'entro quattro anni' sono sostituite dalle seguenti 'entro nove anni';

    3. dopo il comma 14 e' aggiunto il seguente: '14-bis) Per l'espletamento delle attivita' tecnico-scientifiche necessarie ai fini dell'applicazione della presente legge, la Regione e i comuni si avvalgono dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (ARTA) nell'ambito delle prestazioni cui questa e' tenuta a norma dell'art.

    5 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente - A.R.T.A.).'.

    Art. 3

    Modifiche ed integrazioni all'art. 5 della legge regionale n. 12/2005

  3. All'art. 5 della legge regionale n. 12/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

    1. alla lettera d) del comma 1 dopo le parole 'esclusivamente pedonale' sono aggiunte, in fine, le parole 'I nuovi apparecchi d'illuminazione a led possono essere impiegati anche in ambito stradale, a condizione che siano conformi alle disposizioni di cui alle lettere b) ed e) e l'efficienza delle sorgenti sia maggiore di 90 lm/W';

    2. alla lettera d) del comma 11 le parole 'entro 3 anni' sono sostituite dalle seguenti 'entro nove anni';

    3. alla lettera e) del comma 11 le parole 'entro 5 anni' sono sostituite dalle seguenti 'entro dieci anni';

    4. dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente:

    '11-bis. I comuni il cui territorio non ricade nelle fasce di rispetto individuate ai sensi dell'art. 7, possono adottare...

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