LEGGE REGIONALE 26 Gennaio 2007, n. 1 - Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l''approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).

(Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione

Piemonte n. 5 del 5 febbraio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto ed ambito di applicazione

  1. La presente legge, in attuazione dei principi di sussidiarieta', concertazione e copianificazione, disciplina le procedure di formazione ed approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali di cui al comma 2.

  2. La presente legge si applica alle varianti strutturali ai piani regolatori generali di cui all'Art. 17, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) adottate dopo l'entrata in vigore della presente legge e che non hanno caratteristiche di nuovi piani o di varianti generali.

  3. Le varianti strutturali di cui al comma 2 sono quelle che non riguardano l'intero territorio comunale o che non modificano l'intero impianto strutturale del piano regolatore, urbanistico o normativo, o quelle di esclusivo adeguamento al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po, di seguito denominato PAI, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001 o quelle direttamente conseguenti all'attuazione del PAI.

  4. Alle varianti strutturali di cui al comma 2 non si applicano l'Art. 85, quinto comma e l'Art. 40, sesto e settimo commi, della legge regionale n. 56/1977.

  5. Le varianti strutturali ai piani regolatori generali adottate prima dell'entrata in vigore della presente legge e che non hanno caratteristiche di nuovi piani o di varianti generali sono approvate con le procedure e le modalita' previste dal titolo III della legge regionale n. 56/1977.

    Art. 2.

    Inserimento del titolo IV-bis nella legge regionale n. 56/1977

  6. Dopo l'Art. 31 della legge regionale n. 56/1977, e' inserito il seguente titolo:

    "Titolo IV-bis.

    Nuove procedure per la pianificazione comunale

    Art. 31-bis. (Conferenza di pianificazione). - 1. Il sindaco convoca una conferenza di pianificazione per la formazione della variante strutturale al piano regolatore generale.

  7. La conferenza di pianificazione e' composta dal comune, dalla provincia competente per territorio e dalla Regione, che si esprimono, con diritto di voto, per le proprie competenze. La comunita' montana, ove presente, e' invitata, senza diritto di voto, alla conferenza di pianificazione. La comunita' montana partecipa, con diritto di voto, alla conferenza di pianificazione nel solo caso in cui la variante strutturale riguardi un piano regolatore intercomunale di comunita' montana approvato ai sensi dell'Art. 16.

  8. Il sindaco o suo delegato presiede la conferenza di pianificazione e, ai fini dell'Art. 31-ter, comma 6, puo' invitare, senza diritto di voto, amministrazioni o enti pubblici o erogatori di servizi pubblici competenti, a qualunque titolo, ad intervenire sul territorio per realizzare infrastrutture o tutelare vincoli.

  9. Responsabile della conferenza di pianificazione e' il legale rappresentante del comune o suo delegato.

  10. Ferma restando la competenza dei rispettivi organi collegiali ad esprimere il parere richiesto, ogni ente e'...

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