REGOLAMENTO REGIONALE 19 Aprile 2007, n. 2 - Regolamento recante norme per la stesura del programma di prevenzione del randagismo e per la determinazione della tariffa giornaliera di riferimento per la custodia ed il mantenimento degli animali nelle strutture di ricovero per cani.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 10 del

30 aprile 2007)

Premesso che:

il Consiglio regionale ha approvato la deliberazione n. 73 del 27 marzo 2007;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalita'

  1. Con il presente regolamento, in attuazione della legge regionale n. 7/2005 vengono definiti i criteri e le modalita' per:

    1. la stesura del programma per la prevenzione del randagismo di cui all'Art. 2, comma 1, della legge regionale n. 7/2005;

    2. l'erogazione dei contributi per l'attuazione dello stesso programma;

    3. la fissazione della tariffa giornaliera di riferimento per la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture di accoglienza.

    Art. 2. Programma per la prevenzione del randagismo Predisposizione e verifica

  2. Il Servizio veterinario regionale, sentiti i Servizi veterinari delle zone A.S.Re.M., i comuni, i loro consorzi e le comunita' montane, le associazioni protezionistiche e cinofile, gli ordini provinciali dei veterinari, predispone un Piano triennale per la prevenzione del randagismo in cui individua, ai sensi dell'Art. 1 e dell'Art. 2, comma 1, della legge regionale n. 7/2005, gli obiettivi da perseguire, le azioni da intraprendere, le priorita' per il conseguimento delle finalita' della stessa legge regionale ed i relativi fabbisogni finanziari da inserire a bilancio. Il programma cosi' predisposto viene approvato con deliberazione della giunta regionale.

  3. Entro il 31 gennaio i comuni, singoli o associati, redigono una relazione, da inviare al Servizio veterinario regionale, sulle attivita' svolte, indicando anche le spese sostenute, in particolare per quanto riguarda la gestione di strutture di ricovero e per il mantenimento dei cani e per i piani di sterilizzazione degli animali di affezione, la cui predisposizione risulta affidata alla loro competenza dalla legge n. 281/1991, come modificata dall'Art. 1, comma 829, della legge n. 296/2006.

  4. Entro il 31 gennaio i Servizi veterinari delle zone A.S.Re.M. redigono una relazione, da inviare al Servizio veterinario regionale, di monitoraggio sulle attivita' svolte in materia, sull'evoluzione del fenomeno del randagismo e sugli obiettivi dei Piani di cui ai commi 1 e 4 conseguiti nell'ambito territoriale di loro competenza. Il Servizio veterinario regionale predispone a sua volta una relazione sulla base dei documenti predisposti dai comuni, dai Servizi veterinari A.S.Re.M. e dell'attivita' svolta di sua diretta competenza.

  5. Entro il 28 febbraio il Servizio veterinario regionale predispone il Piano annuale stralcio del Piano triennale di cui al comma 1, per la definizione degli obiettivi annuali. Il programma cosi' predisposto viene approvato con deliberazione della giunta regionale.

  6. I Piani di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo si basano, in particolare, sui seguenti tipi di intervento:

    1. iniziative...

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