LEGGE REGIONALE 29 Maggio 2007, n. 12 - Integrazione all''Art. 15 della legge regionale n. 141/1997 recante: 'Norme per l''attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalita'' turistiche e ricreative' cosi'' come modificato dall''Art. 2, comma 1 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 42 recante '...

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 del

6 giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione all'Art. 15 della legge regionale n. 141/1997

  1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'Art. 15 della legge regionale n. 141/1997 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalita' turistiche e ricreative) cosi' come modificato dall'Art. 2, comma 1 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 42 (Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attivita' sportive) e' aggiunta la seguente lettera:

    c-bis. Per l'anno 2007 i comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste e non abbiano approvato il regolamento di cui alla lettera b), possono rilasciare concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo per attivita' turistiche e ricreative esclusivamente ai soggetti ai quali sono state rilasciate nell'anno precedente e per il medesimo lotto anche per le Forze dell'ordine: Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, anche nelle zone ricadenti in aree SIC in assenza di una specifica regolamentazione, previa domanda dell'interessato al comune. Le presenti disposizioni si applicano anche nelle aree divenute demaniali, a seguito di' intervenuta approvazione definitiva del verbale di delimitazione delle aree appartenenti al pubblico demanio marittimo, non ancora inserite nel Piano demaniale comunale. Le concessioni rilasciate sono senza diritto di insistenza, con un fronte mare non superiore a mt. 50.

    Art. 2.

    Integrazione all'Art. 13 legge regionale n. 141/1997

  2. All'Art. 13 della legge regionale n. 141/1997 e' aggiunto il seguente punto 6:

    "6. Vanno altresi'...

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