LEGGE REGIONALE 1 Giugno 2007, n. 16 - Disposizioni integrative dell''Art. 27 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, e successive modificazioni, recante: 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio'.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 14 del

16 giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

  1. La lettera b) dell'Art. 27 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:

    "b) specie cacciabili dal 1° settembre al 31 gennaio: volpe (vulpes vulpes) e cinghiale (sus scrofa)".

  2. Al comma 2-bis dell'Art. 27 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, aggiunto dall'Art. 1, comma 29, della legge regionale 20 maggio 2004, n. 15, dopo le parole "(vulpes vulpes)" sono aggiunte le parole ", cinghiale (sus scrofa)".

    Art. 2.

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

    La presente legge...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT