Ordinanza emessa il 15 febbraio 2007 dalla Corte di appello di Milano - Sezione specializzata per la proprieta' industriale - nel procedimento civile promosso da Company Shirt S.r.l. in liquidazione contro Stefano Conti S.r.l. ed altri Brevetti, marchi e privative industriali - Controversie devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in...

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in Camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa n.r.g. 4088 del 2005, promossa, con atto di citazione notificato il 20 ottobre 2005, da: Company Shirt S.r.l. in liquidazione, difesa e rappresentata dagli avv.ti Alberto Ferrarese e dal domiciliatario avv. Alfio Rapisardi, con studio in Milano, piazzale Cadorna n. 10, appellante contro Stefano Conti S.r.l., difesa e rappresentata dagli avv.ti Gaspare Bertolino e Silvio M. Unito, con studio in Galleria S. Babila 4/C - Milano, appellata e Kamiciando S.n.c. di Piazza Lucia, difesa e rappresentata dagli avv.ti Bruno Giampaoli e Stefania Zanardi, domiciliataria con studio in via Podgora n. 12/A - Milano, appellata e appellante incidentale e Enrico Conti, difeso e rappresentato dagli avv.ti Mara Donati e Alessandra Milanoli, domiciliataria, con studio in Milano, via Podgora n. 12/A, appellato e appellante incidentale.

In fatto e in diritto

  1. - Con atto di citazione notificato in data 15 marzo 2000 Stefano Conti S.r.l. conveniva avanti il Tribunale di Brescia la S.n.c. Kamiciando, la S.r.l. Company Short e Enrico Conti chiedendo la condanna degli stessi al risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei diritti esclusivi vantati dalla societa' attrice sul marchio registrato "Stefano Conti", data di deposito 17 giugno 1983, concernente prodotti di abbigliamento e di biancheria e utilizzato per contraddistinguere camicie da giorno e da notte, camiciole, polsini ecc.

    La controversia, svoltasi nel contraddittorio delle parti e caratterizzata da varie iniziative di carattere cautelare, nonche' da una complessa istruttoria, era definita dal Tribunale di Brescia con sentenza depositata il 20 giugno 2005 con la quale, in accoglimento della domanda dell'attrice, i convenuti erano condannati al pagamento della somma di Euro 80.000,00, oltre accessori, a titolo di risarcimento dei danni, con le ulteriori misure sanzionatorie e inibitorie derivanti dall'accertamento della loro responsabilita' per l'indebito utilizzo del patrominico "Conti", interferente con l'ambito di protezione del marchio "Stefano Conti".

    Con atto di citazione in appello notificato il 20 ottobre 2005 Company Shirt S.r.l. conveniva avanti la Corte di appello di Milano la S.r.l. Stefano Conti, Kamiciando S.n.c. e Stefano Conti, chiedendo la riforma della sentenza con reiezione di ogni domanda proposta da Stefano Conti S.r.l. Si costituiva la S.n.c. Kamiciando, la quale, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza di questa Corte, essendo competente la Corte di appello di Brescia a conoscere le impugnazioni avverso le sentenze emesse dal Tribunale di Brescia. Nel merito chiedeva, anch'essa, la riforma della sentenza con rigetto della domanda di condanna proposta nei suoi confronti.

    Si costituiva, altresi', Stefano Conti S.r.l., la quale resisteva e all'eccezione di incompetenza, richiamando il tenore dell'art. 245 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 codice della proprieta' industriale, e, quanto al merito, insisteva per il rigetto dell'impugnazione. Si costituiva, infine, Stefano Conti che chiedeva...

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