Ordinanza emessa il 18 ottobre 2006 dalla Corte di appello di Salerno nel procedimento civile promosso da Scarano Roberto contro Banca della Campania Procedimento civile - Giudizio di opposizione all'esecuzione - Esclusione dell'appello avverso la sentenza pronunciata in primo grado - Previsione introdotta nel novellato art. 616 cod. proc. civ. ...

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Letti gli atti di causa e sciogliendo la riserva assunta all'udienza collegiale del 28 settembre 2006, osserva quanto segue in fatto e in diritto.

1.1. - Deve in primo luogo esaminarsi l'istanza di sospensione ex art. 351 cod. proc. civ.: riguardo alla quale va subito rilevato che trattasi di sentenza dichiarativa, contenente quale capo di condanna soltanto quello in ordine alle spese, sempre che esso possa porsi in esecuzione separatamente, sul punto riscontrandosi qualche oscillazione della giurisprudenza di legittimita'.

1.2. - Di conseguenza, non, puo' concedersi la chiesta sospensione per il capo a contenuto meramente dichiarativo, difettando radicalmente un'efficacia esecutiva immediata, secondo l'interpretazione ormai prevalente dell'art. 282 cod. proc. civ. anche nel testo introdotto con la legge n. 353/1990.

1.3. - Inoltre, quanto al capo di condanna (sempre, per quanto detto, ove configurabile), in ordine ad esso manca qualunque affidabile prova del periculum, in difetto di supporti istruttori (quand'anche compatibili con la sommarieta' della presente fase) sulle condizioni patrimoniali ed economiche di parte appellante in relazione all'entita' della somma oggetto della condanna (nel caso di specie, obiettivamente non ingente), tali da configurare un grave danno all'appellante per l'ipotesi di effettiva esecuzione e comunque in un'ottica di contemperamento dei contrapposti interessi delle parti.

La mera pendenza della procedura esecutiva immobiliare n. 90/01 rge del Tribunale di Salerno non ha rilevanza, trattandosi di semplice effetto dell'esecutivita' del titolo oggetto dell'opposizione e, comunque, non potendo il giudice dell'appello intervenire direttamente sulla esecuzione intrapresa in forza del titolo impugnato.

1.4. - Peraltro, sul presente gravame pende anche un serio dubbio di inammissibilita', che eliderebbe in radice anche il fumus boni iuris pure indispensabile per la sospensione.

La causa ha infatti ad oggetto l'appello, dispiegato con atto notificato il 30 maggio 2006, avverso una sentenza - pubblicata il 30 maggio 2005 - resa a conclusione di un giudizio di opposizione ad esecuzione, intrapreso dall'odierno appellante Scarano Roberto nei confronti della creditrice precettante (e poi procedente) Banca Popolare di Salerno, con atto di citazione per contestazione del precetto, ma rivolto poi contro gli atti della procedura esecutiva immobiliare fondata sul titolo descritto nel precetto stesso (iscritta al n. 90/01 rge Trib. Salerno).

Si tratta quindi un appello dispiegato avverso una sentenza resa in una causa di opposizione a precetto e poi all'esecuzione su di esso fondata, sicche' la fattispecie si sussume entro la previsione degli articoli 615 e 616 del codice di rito civile.

  1. - Com'e' noto, tale ultima norma e' stata sostituita dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2006 ed entrata in vigore il giorno dopo, secondo quanto previsto al suo art. 22), tanto che il suo tenore testuale e' quindi ora il seguente:

    Art. 616. - (Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione). Se competente per la causa e' l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalita' previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui, all'art. 163-bis, o altri se previsti, ridotti della meta'; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. La causa e' decisa con sentenza non impugnabile.

    A questo riguardo, peraltro, di ufficio questa Corte rileva la questione di legittimita' costituzionale della norma come novellata:

    1. siccome rilevante, per essere immediatamente applicabile anche al caso di specie, ed idonea a definire, con una pronuncia di inammissibilita', il presente gravame;

    2. siccome non manifestamente infondata, alla stregua dei canoni degli artt. 3, comma 1, 24 e 111, comma 2 Cost.

    3.1. - La piu' importante delle innovazioni riguarda senza dubbio l'eliminazione dell'ordinaria impugnabilita' della sentenza che definisce l'opposizione, resa manifesta dall'espresso inciso, inserito a guisa di ultimo periodo nell'unitario comma dello stesso art. 616 cod. proc. civ., per il quale una detta sentenza e' "non impugnabile".

    Analoghe espressioni sono state, nel vigore della Costituzione repubblicana, univocamente interpretate nel senso dell'esclusione assoluta dell'appello e della sola esperibilita' del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., limitatamente quindi all'ipotesi di violazione di legge.

    3.2. - Importante questione da affrontare e' quella dell'applicabilita' di tale norma novellata anche ai processi gia' in corso al momento della sua entrata in vigore.

    3.2.1. - Orbene, la complessa vicenda normativa della riforma del processo civile del 2005/2006, portata avanti con le leggi nn. 80/2005, 263/2005 e 52/2006, ha visto notevoli oscillazioni in ordine alla disciplina transitoria.

    Per quel che qui rileva, la disciplina transitoria dei primi due interventi legislativi (leggi n. 80/2005 e n. 263/2005) e' stata riorganizzata, non solo spostandola al 1° marzo 2006, ma anche specificandosi il principio generale per il quale la riforma complessiva come introdotta dai medesimi interventi normativi non si applica alle cause di cognizione gia' pendenti, ma si applica invece anche ai processi esecutivi gia' in corso (salve le sole deroghe, che qui non rilevano, del regine degli interventi e della disciplina delle vendite gia' fissate): e tanto ai sensi dei commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell'art. 2 del d.-l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come sostituiti ed introdotti dall'art. 8 del d.-l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e, successivamente, dall'art. 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, ulteriormente modificato dall'art. 1 del d.-l. n. 271/2005, decaduto si', ma trasfuso nell'art. 39-quater della legge n. 51/2006 (recante "Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi al-l'esercizio di deleghe legislative").

    3.2.2. - Se la situazione e' abbastanza chiara, almeno per le cause di cognizione, circa le modifiche introdotte complessivamente con le leggi nn. 80/2005 e 263/2005, nessuna normativa transitoria e' stata invece emanata per la successiva legge n. 52/2006.

    Quest'ultima prevede almeno due serie di interventi normativi:

    una prima, che interviene ancora una volta sulle norme gia' novellate dalle due precedenti leggi;

    una seconda, che interviene per la prima volta su articoli del codice di rito che non erano stati oggetto di precedenti modifiche ad opera delle leggi nn. 80/2005 e 263/2005.

    3.2.3. - Per la prima serie di interventi, la normativa transitoria dovrebbe senza problemi individuarsi in quella dettata - e sopra complessivamente ricostruita - per le leggi nn. 80 e 263 del 2005, con la conseguenza che le cause di cognizione vi saranno assoggettate solo in quanto instaurate dopo il 1° marzo 2006.

    Per la seconda serie di interventi, cioe' quelli che modificano per la prima volta il testo degli articoli del codice, proprio come e' il caso...

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