Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero - Ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Procedimento penale - Possibilita' per lo straniero di nominare un interprete a spese dello Stato - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa, essendo la nomina dell'interprete finalizzata ad assicu...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), promosso con ordinanza del 4 maggio 2006 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia sul ricorso proposto da B. L., iscritta al n. 605 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti l'atto di costituzione di B. L., nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2007 il giudice relatore Maria Rita Saulle;

Udito l'avvocato Luciano Faraon per B. L. e l'avvocato dello Stato Giovanni Lancia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, con ordinanza del 4 maggio 2006, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 102 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non prevede la possibilita', per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato, di nominare un interprete.

    In punto di fatto, il rimettente rileva che B. L., dopo aver chiesto la liquidazione degli onorari per l'opera prestata quale traduttrice tra A. Y., imputata del reato di omicidio, e il suo difensore, vedeva rigettata la propria istanza in quanto, sebbene l'imputata fosse stata ammessa al patrocino a spese dello Stato, il difensore non aveva provveduto a nominarla quale sua consulente.

    Il rimettente, investito del giudizio di impugnazione avverso il provvedimento di rigetto sopra indicato, quanto alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, osserva che il d.P.R. n. 115 del 2002 non contempla "la nomina di un interprete da parte dell'imputato o, comunque, un intervento privato di tale ausiliario, ne' tanto meno il pagamento del compenso allo stesso da parte dello Stato", limitandosi a prevedere la possibilita' di nomina di un sostituto del difensore, di un investigatore e di un consulente tecnico di parte (artt. 101 e 102), precisando, ulteriormente, che il G.I.P. liquida il compenso all'ausiliario del magistrato e non ad altri (art. 105).

    A parere del giudice a quo, tale normativa, in quanto pone delle spese a carico dello Stato, ha carattere di eccezionalita' e non e' suscettibile di applicazione analogica, di talche', seppure...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT