Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione Piemonte - Impugnazione di numerose disposizioni della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266 - Trattazione separata dei commi 65 e 67 dell'art. 1 Decisione sulle altre disposizioni riservata a separate pronunce. - Legge 23 ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione Piemonte, notificati il 24 febbraio 2006, depositati in cancelleria il 2 e il 3 marzo 2006 ed iscritti ai nn. 33 e 35 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 17 aprile 2007 il giudice relatore Giuseppe Tesauro;

Uditi gli avvocati Roland Riz e Giuseppe Franco Ferrari per la Provincia autonoma di Bolzano, Emiliano Amato per la Regione Piemonte e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nuovamente nell'udienza pubblica del 5 giugno 2007, rifissata in ragione della intervenuta modifica della composizione del collegio, il giudice relatore Giuseppe Tesauro;

Uditi nuovamente nell'udienza pubblica del 5 giugno 2007 gli avvocati Roland Riz e Giuseppe Franco Ferrari per la Provincia autonoma di Bolzano, Emiliano Amato per la Regione Piemonte e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato in data 24 febbraio 2006, depositato il successivo 2 marzo, ha promosso questioni di legittimita' costituzionale di numerose disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), e, tra queste, dell'art. 1, comma 67, in riferimento agli artt. 8, numero 17, e 16 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige (nonche' all'art. 1 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche") ed all'art. 117, quarto comma, della Costituzione.

    La ricorrente sostiene che la disposizione censurata, nella parte in cui stabilisce che l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, "determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonche' le relative modalita' di riscossione, ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilita' dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche", interferirebbe illegittimamente nelle competenze della Provincia autonoma di Bolzano, costituendo norma di dettaglio nella materia dei lavori pubblici, assegnata alla competenza legislativa residuale di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, applicabile alla Provincia di Bolzano ex art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

    La norma impugnata, in ogni caso, sarebbe - ad avviso della ricorrente - lesiva delle proprie competenze, statutariamente attribuite dagli artt. 8, numero 17, e 16 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige (nonche' dall'art. 1 del d.P.R. n. 381 del 1974) nella materia dei lavori pubblici di interesse provinciale, in quanto non esprimerebbe un principio dell'ordinamento giuridico e neppure sarebbe configurabile quale norma fondamentale delle riforme economico-sociali della Repubblica, ai sensi degli artt. 4 e 8 dello statuto di autonomia.

    Il comma 67 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 sarebbe, infine, in contrasto anche con l'art. 75 dello statuto speciale che attribuisce alle Province autonome, tra le quote del gettito delle entrate tributarie dello Stato, "i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate [...] ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici", in quanto imporrebbe ai soggetti pubblici e privati comunque coinvolti nelle procedure di appalto in ambito provinciale una contribuzione obbligatoria, in violazione della predetta riserva di gettito.

    1.2. - Nel giudizio si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

    La prescrizione del versamento di un contributo da parte degli...

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