Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova e' decisiva) - Applicazione della nuo...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della stessa legge, promossi con ordinanze del 17 marzo, del 31, del 20 (n. 2 ordd.) e del 15 marzo 2006 dalla Corte di appello di Torino, del 5 aprile 2006 dalla Corte di appello di Torino, del 3 maggio 2006 dalla Corte d'assise d'appello di Torino, del 31 marzo e del 2 maggio 2006 dalla Corte di appello di Torino, del 16 maggio 2006 dalla Corte d'assise d'appello di Torino, del 30, del 2, del 18 e del 31 maggio 2006 dalla Corte di appello di Torino, e del 2 maggio 2006 dalla Corte di appello di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 246, 249, da 251 a 253, 333, 334, 342, 387, 441, 442, 567 e 610 del registro ordinanze 2006 ed ai nn. 33 e 74 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 29, 34, 39, 41 nella edizione straordinaria del 2 novembre 2006, al n. 50, 1ª serie speciale, dell'anno 2006 ed ai nn. 3, 8, 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2007;

Udito nella Camera di consiglio del 6 giugno 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick;

Ritenuto che, con quindici ordinanze, la Corte di appello e la Corte d'assise d'appello di Torino hanno sollevato, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, se non nel caso previsto dall'art. 603, comma 2, del codice di procedura penale - ossia quando sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado - e sempre che tali prove risultino decisive, e dell'art. 10 della medesima legge;

che in tutte le...

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