Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Lamentata violazi...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), promossi, nel corso di diversi procedimenti penali, con ordinanze del 15 e 26 maggio, del 5 giugno, del 12 aprile, del 26 e del 30 giugno (n. 2 ordd.) 2006 dalla Corte di appello di Messina, del 4 luglio 2006 dalla Corte d'assise d'appello di Messina e del 10 ottobre 2006 dalla Corte di appello di Messina, rispettivamente iscritte ai nn. 57, da 60 a 62, da 65 a 67, 184 e 209 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 9 e 15, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 6 giugno 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con nove ordinanze identiche nella parte motiva, la Corte di appello e la Corte d'assise d'appello di Messina hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), "nella parte in cui preclude al pubblico ministero la possibilita' di appellare contro le sentenze di proscioglimento";

che i rimettenti, chiamati a celebrare i giudizi di secondo grado su appelli del pubblico ministero avverso sentenze di assoluzione, adducono la rilevanza della questione di costituzionalita', stante la prescrizione, ex art. 10 della citata novella n. 46 del 2006, della immediata applicazione delle nuove norme in materia di inappellabilita' anche ai procedimenti in corso;

che, quanto al profilo della non manifesta infondatezza, i giudici a quibus argomentano innanzitutto il contrasto della norma censurata con il principio di ragionevolezza espresso nell'art. 3 Cost.;

che, infatti, i limiti all'appellabilita' delle sentenze di...

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