Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Limiti massimi di velocita' - Superamento di oltre 40 km/h - Trattamento sanzionatorio - Asserita violazione del principio di ragionevolezza nonche' ingiustificata disparita' di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Ques...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dei commi 8 e 9 dell'art. 142 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), promosso dal giudice di pace di Luino nel procedimento civile vertente tra Beatrice Moranti e il comune di Luino, con ordinanza del 5 aprile 2006, iscritta al n. 668 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 6 giugno 2007 il giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che, con ordinanza del 5 aprile 2006, il giudice di pace di Luino ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dei commi 8 e 9 dell'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui tali norme consentono di sanzionare con pene sensibilmente differenziate condotte di violazione dei limiti di velocita' quantitativamente non altrettanto distinte;

che, riferisce il rimettente, M. B., in qualita' di conducente di una autovettura, aveva proposto ricorso avverso il verbale di contestazione della Polizia locale di Luino del 10 novembre 2005, con il quale le si contestava che la velocita' tenuta dal veicolo, rilevata a mezzo autovelox, aveva superato di 12 km/h il limite di velocita' previsto per quel tratto di strada, in violazione dell'art. 142, comma 8, del C.d.S;

che la ricorrente si doleva del fatto che, per aver superato di solo 2 km/h il limite di 10 km/h di cui al precedente comma 7 dello stesso art. 142, le era stato applicato il trattamento sanzionatorio, previsto dal comma 8, del pagamento della somma di euro 143,00 e la decurtazione di due punti dalla patente di guida, trattamento fortemente deteriore rispetto a quello previsto dal predetto comma 7 che contempla, invece, il pagamento di appena euro 33,60 e nessuna decurtazione di punti dalla patente, ed aveva affermato che la sanzione inflitta col verbale impugnato non era assolutamente proporzionata alla violazione commessa;

che il...

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