LEGGE 27 Febbraio 2007, n. 5 - Riproposizione di norme in materia di controllo della fauna selvatica, di personale e di acquisto e forniture di servizi.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 10 del 2 marzo 2007)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

Art. 1.

Disposizioni in materia di controllo della fauna selvatica

  1. I commi 4, 5, 6 e 7 dell'Art. 4 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni sono sostituiti dai seguenti:

    "4. Le operazioni e gli interventi di controllo della fauna selvatica, ivi compresi quelli di cattura e di abbattimento, sono attuati dalle ripartizioni faunistico-venatorie che vi provvedono a mezzo di proprio personale, di dipendenti del Corpo delle guardie forestali, delle guardie addette ai parchi o alle riserve e di altri agenti venatori dipendenti da pubbliche amministrazioni.

  2. Le ripartizioni faunistico-venatorie possono altresi' avvalersi dei proprietari e dei conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi e delle guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientaliste, riconosciute in sede regionale, purche' munite di licenza per l'esercizio venatorio.

  3. Nei parchi regionali e nelle riserve naturali il controllo della fauna selvatica e' attuato dalle guardie addette ai parchi o alle riserve e dai soggetti di cui al comma 4.

  4. La fauna abbattuta, se commestibile, e' donata in beneficenza ad orfanotrofi e centri di prima accoglienza, mentre quella catturata puo' essere utilizzata a scopo di ripopolamento.".

  5. Gli interventi di controllo della fauna selvatica possono altresi' essere effettuati anche tramite il prelievo venatorio secondo le modalita' ed i tempi indicati nel calendario venatorio. A tale scopo le ripartizioni faunistico venatorie formulano le proposte di cui alla lettera p) del comma 2 dell'Art. 8 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni. Le proposte, in deroga alle vigenti disposizioni, possono essere inoltrate anche dopo il trenta marzo di ogni anno, purche' in tempo utile per l'inserimento in calendario.

    Art. 2.

    Disposizioni relative a personale

  6. Al personale di cui all'Art. 48 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, inquadrato nel ruolo speciale transitorio istituito presso la presidenza della Regione ai sensi dell'Art. 8 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, si applica la deroga prevista nel secondo comma dell'Art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21. Al personale suddetto si applica, a far data dal 1° gennaio 2004, l'Art. 20 della legge regionale 29 dicembre...

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