Ordinanza emessa il 30 gennaio 2007 dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Comune di Rometta contro Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque ed altri. Giustizia amministrativa - Tribunali amministrativi regionali - Controversie relative alla legittimita...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 23, comma 2, legge n. 87/1953, sul ricorso n. 1233/05 R.G., proposto da Comune di Rometta (Catania), rappresentato e difeso da avv. Azzaro Alberto con domicilio eletto in Catania, via V. Giuffrida, 37, presso avv. Scuderi Andrea;

Contro commissario delegato per emergenza rifiuti e tutela acque; Presidenza Consiglio dei ministri - Dipartimento protezione civile; Ministero dell'interno e per il coordinamento protez. civile; Presidenza della Regione Siciliana; Assessore regionale territorio ed ambiente - Dipartimento urbanistica; Ufficio del genio civile di Catania; Soprintendenza beni culturali ed ambientali Catania, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Catania, via Vecchia Ognina, 149, presso la sua sede; la Provincia regionale di Catania, non costituita in giudizio; l'Azienda unita' sanitaria locale n. 5 - Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore; Organismo di vigilanza e controllo in persona del suo legale rappresentante pro tempore; il Comune di Fiumefreddo di Sicilia (Catania), in persona del sindaco, legale rappresentante pro tempore; il Comune di Piedimonte Etneo (Catania), in persona del legale rappresentante pro tempore; e nei confronti di Sicil Power S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Briguglio Carmelo ed Abbamonte Andrea, con domicilio eletto in Catania, piazza Lanza, 18/A, presso avv. d'Alessandro Nicolo'; comuni di: Catania, Messina, Paterno', Caronia, Calatabiano, ciascuno in persona del proprio sindaco, legale rappresentante pro tempore; ATO: Catania 1, Catania 2, Catania 3, Catania 4, Messina 1, Messina 2, Messina 3, Messina 4, ciascuno in persona del proprio legale rappresentante pro tempore; societa': D.G.I. - Daneco Gestione Impianti S.p.a., Waste Italia S.p.a., Siemens S.p.a., Techinp Italy S.p.a., DB Group S.p.a., Altecoen S.p.a., ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Fulvia Fazzi, con domicilio eletto in Catania, via Crociferi, 60, presso l'avv. Bianca Pellegrino; di questi, il Comune di Catania, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, e' rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Patane' dell'Avvocatura dell'ente, con domicilio eletto presso la sede di quest'ultima in Catania, via G. Oberdan, 141; per l'annullamento dell'ordinanza del commissario delegato per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque in Sicilia del 1° marzo 2005 n. 183, comunicata al comune il 9 marzo 2005, nella parte in cui e' stato approvato il progetto proposto dalla societa' concessionaria per la realizzazione di una stazione di trasferenza nel Comune di Calatabiano; del d.P.C.m. 23 dicembre 2004, recante la proroga della dichiarazione di stato di emergenza nel settore dei rifiuti fino alla data del 31 dicembre 2005, gia' dichiarato con il d.P.C.m. del 22 gennaio 1999; dell'ordinanza ministeriale n. 2983 del 31 maggio 1999, recante interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Sicilia, che ha nominato il Presidente della Regione Sicilia commissario delegato; dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 333/4/2004 con cui sono stati confermati fino alla cessazione dello stato di emergenza i poteri gia' conferiti al commissario delegato Presidente della Regione Siciliana con l'ordinanza ministeriale 31 maggio 1999 n. 2983; del verbale della conferenza dei servizi del 29 luglio 2004, tenutasi ex art. 27 del d.lgs. n. 22/1997;

Visto il ricorso introduttivo del giudizio;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Assessore regionale territorio ed ambiente - Dipartimento urbanistica assessorato regionale lavori pubblici, Commissario delegato per emergenza rifiuti e tutela acque, Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, Ministero dell'interno e per il coordinamento protezione civile, Presidenza Consiglio dei ministri - Dipartimento protezione civile, Presidenza della Regione Siciliana, Sicil Power S.p.a., Soprintendenza beni culturali ed ambientali Catania, Ufficio genio civile di Catania, Altecoen S.p.a., Comune di Catania (ad adiuvandum);

Dato atto che l'avv. Ignazio Scuderi, difensore del ricorrente unitamente e disgiuntamente all'avv. Alberto Azzaro, ha rinunciato al mandato con nota depositata il 20 giugno 2005 agli atti del giudizio;

Udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2006 il relatore ref. Salvatore Gatto Costantino;

Uditi gli avvocati come da verbale;

Vista la documentazione tutta in atti;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

In fatto

Espone il comune ricorrente che la societa' Sicilpower ha chiesto al commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia l'approvazione del sistema di gestione integrato proposto, che individua un polo impiantistico nel comune di Paterno' costituito da un impianto di selezione e biostabilizzazione, un impianto di termovalorizzazione e una discarica per rifiuti non pericolosi, nonche' diverse stazioni di' trasferenza dei rifiuti, con particolare riguardo alla previsione di una stazione di trasferenza da realizzarsi nel confinante territorio del comune di Rometta ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 22/1997.

Espressasi sul progetto la commissione per la V.I.A. col parere n. 591 del 10 giugno 1994, in senso favorevole, con richiesta di integrazioni documentali rivolta al commissario per l'emergenza, quest'ultimo convocava la conferenza dei servizi ex art. 27, d.lgs. n. 22/1997 cit., per il 29 luglio 2004, in seno alla quale, peraltro, il sindaco del comune di Calatabiano si esprimeva in senso contrario all'approvazione del progetto.

Nel frattempo, il comune di Rometta aveva espresso il proprio parere contrario al progetto (delibera del consiglio comunale n. 28 del 21 luglio 2004): quindi, in sede di conferenza dei servizi, reiterava tale parere, rappresentando anche la contrarieta' espressa da proprietari dei terreni e delle abitazioni limitrofe all'area interessata, nonche' da parte di varie associazioni cittadine.

Il commissario delegato, nonostante l'opposizione del comune di Rometta, reiterata anche successivamente alla conferenza dei servizi, con l'ordinanza n. 532 del 2 marzo 2005, ha espresso il proprio parere favorevole al progetto.

Avverso i suddetti atti della procedura, ha quindi proposto il comune di Rometta l'odierno ricorso, sollevando varie censure meglio articolate in atti.

Si sono costituiti in giudizio l'Avvocatura di Stato e la societa' ricorrente, difendendo la legittimita' del provvedimento impugnato e chiedendo il rigetto del ricorso avversario.

Alla camera di consiglio del 21 giugno 2005 e' stata disposta dal collegio la integrazione del contraddittorio, eseguita nei termini e con le modalita' ivi prescritte (ricorso notificato il 29 luglio 2004 e...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT