LEGGE REGIONALE 5 Aprile 2007, n. 9 - Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 (Nuove norme per l''assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni) ed abrogazione del comma 3 dell''Art. 21 e dell''Art. 26 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 17 (Norme di riordino in materia...

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 9 del 16

aprile 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

  1. L'Art. 16 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, concernente: "Nuove norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni"; e' sostituito dal seguente:

    "Art. 16 (Riserva di alloggi per particolari situazioni di emergenza abitativa). - 1. I comuni sono autorizzati a riservare, dandone comunicazione alla Regione, un'aliquota non superiore al 20 per cento degli alloggi disponibili annualmente, al di fuori della graduatoria, da destinare a nuclei familiari che si trovino in specifiche e documentate situazioni di particolare emergenza abitativa individuate dai comuni. Al fine di definire l'entita' degli alloggi ammessi a riserva ai sensi del presente comma, l'arrotondamento e' consentito all'unita' superiore.

  2. Nell'ambito della riserva il comune, con provvedimento motivato, puo' assegnare provvisoriamente l'alloggio. Tale assegnazione provvisoria non puo' eccedere la durata di anni uno, prorogabile a due, ed in ogni caso e' richiesta la sussistenza dei requisiti prescritti per l'accesso. In mancanza di domande da parte di coloro che si trovino nelle situazioni di emergenza gli alloggi riservati vanno assegnati a favore di coloro che sono collocati utilmente nella graduatoria generale.

  3. L'assegnazione provvisoria a favore delle forze dell'ordine in servizio puo' essere disposta, a prescindere dal requisito del reddito, solo in caso di trasferimento e quando ne derivi un disagio abitativo.

  4. In aggiunta all'aliquota del 20 per cento di cui al comma 1, il comune puo', altresi', riservare, per un periodo transitorio e su proposta del prefetto, motivata da esigenze di ordine pubblico, una ulteriore aliquota, non superiore al 10 per cento degli alloggi disponibili, da assegnare per pubbliche calamita' nonche' agli appartenenti alle Forze Armate, all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, al Corpo di Polizia Penitenziaria, al Corpo Forestale dello Stato, al Corpo dei Vigili del Fuoco ed alla Polizia Locale.

  5. Gli alloggi comunali, gestiti dai comuni, sono assegnati in regime di concessione amministrativa. L'atto di concessione amministrativa determina:

    1. la durata massima della concessione con riferimento alla permanenza delle eccezionali ragioni che hanno determinato...

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