LEGGE REGIONALE 5 Aprile 2007, n. 10 - Nuove norme per la promozione del volontariato nella Regione Molise.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 9 del 16

aprile 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione Molise, ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: "Modifiche al titolo V della Costituzione", in conformita' ai principi stabiliti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, promuove ed incentiva lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, salvaguardandone l'autonomia, riconosce il valore sociale e la funzione dell'attivita' del volontariato come espressione di partecipazione, solidarieta', pluralismo e sussidiarieta' e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento delle finalita' di carattere sociale, civile, culturale.

  2. Le finalita' di carattere sociale, civile e culturale, di cui al comma 1, sono cosi' individuate:

    1. le finalita' di carattere sociale sono quelle rientranti nel campo degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari, con particolare riferimento allo sviluppo di una cultura solidale e agli interventi nelle fasce del bisogno e dell'esclusione sociale;

    2. le finalita' di carattere civile sono quelle:

      1) relative al miglioramento della qualita' della vita e alla promozione dei diritti di cittadinanza;

      2) tese alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, alla protezione del territorio da ogni forma di degrado e inquinamento, con particolare riferimento a quello urbano, boschivo, costiero, fluviale e lacustre;

      3) riferite alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, con particolare riferimento alla protezione civile e al soccorso alle popolazioni interessate da eventi calamitosi;

    3. le finalita' di carattere culturale sono quelle relative alla tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico e alla promozione e allo sviluppo delle attivita' ad esse connesse.

  3. Le attivita' relative alle finalita' di cui al comma 2 devono tendere alla eliminazione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo e l'uguaglianza della persona.

    Art. 2.

    Attivita' e organizzazioni di volontariato

  4. L'attivita' di volontariato disciplinata dalla presente legge e' quella prestata in modo personale. spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ma esciusivamente per fini di solidarieta', tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte.

  5. La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui il volontario fa parte.

  6. L'attivita' di volontariato da' diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute per prestare l'attivita' stessa, che verranno liquidate dall'organizzazione di appartenenza entro i limiti da questa preventivamente stabiliti.

  7. Ai sensi dell'Art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, si considerano organizzazioni di volontariato quegli organismi liberamente costituiti, nella forma giuridica ritenuta piu' adeguata al perseguimento dei loro scopi, purche' compatibile con il fine solidaristico, per svolgere le attivita' di cui al comma 1, che si avvalgono delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, in modo determinante e prevalente e di prestazioni di lavoratori dipendenti o autonomi soltanto nei limiti strettamente necessari per garantire il loro regolare funzionamento, nonche' per la qualificazione e la specializzazione dei rispettivi interventi.

  8. Le organizzazioni di volontariato svolgono la loro attivita' mediante strutture proprie o, nei limiti e con le modalita' previste dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o convenzionate.

  9. Ai sensi dell'Art. 4 della legge n. 266/1991 le organizzazioni di volontariato sono tenute ad assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connesse all'attivita' prestata, nonche' per la responsabilita' civile verso terzi, in conformita' alle disposizioni vigenti.

    Art. 3.

    Registro regionale delle organizzazioni di volontariato

  10. Per le finalita' di cui alla presente legge e' istituito presso la giunta regionale - assessorato alle politiche sociali - servizio programmazione dei servizi sociali e rapporti con il terzo settore - il registro regionale delle organizzazioni di volontariato che e' funzionalmente articolato in sezioni in rapporto ai vari settori di attivita' di cui all'Art. 1.

  11. Sono inserite nel registro regionale le organizzazioni di volontariato operanti nella Regione ed in possesso dei requisiti di cui all'Art. 3 della legge n. 266/1991.

    A tal fine le predette organizzazioni devono inoltrare al Presidente della giunta regionale domanda sottoscritta dal presidente o dal legale rappresentante corredata dalla seguente documentazione:

    1. l'atto costitutivo e/o lo statuto o l'accordo degli aderenti, adottati almeno in forma di scrittura privata registrata;

    2. l'elenco nominativo delle persone che ricoprono le cariche associative;

    3. l'elenco dei mezzi e delle strutture di proprieta' e/o in uso da parte dell'organizzazione;

    4. una dettagliata relazione sull'attivita' svolta o che si intende svolgere, con l'indicazione del personale utilizzato distinto tra volontariato e dipendente o che presta lavoro autonomo;

    5. copia della polizza assicurativa per i propri adierenti contro gli infortuni e le malattie connessi all'attivita' prestata e alla responsabilita' civile verso terzi. La domanda deve indicare il settore di attivita' per il quale si intende ottenere l'iscrizione.

  12. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda il dirigente responsabile del servizio competente, verificato il possesso dei requisiti prescritti, dispone l'iscrizione nel registro regionale, ovvero il diniego motivato dell'iscrizione stessa. L'eventuale richiesta di elementi integrativi interrompe per una sola volta il decorso di tale termine. Qualora il dirigente regionale competente non si sia pronunciato entro il termine indicato la domanda si intende accolta, purche' l'organizzazione sia in possesso dei prescritti requisiti.

  13. Il provvedimento di iscrizione e' comunicato all'organizzazione di volontariato richiedente, e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise e trasmesso alla provincia e al comune interessati.

  14. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui al comma 1 trasmettono ai Presidente della giunta regionale, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, copia del bilancio consuntivo, o, in mancanza, del rendiconto economico, nonche' una dettagliata relazione sull'attivita' svolta, con la relativa documentazione e le eventuali variazioni alla documentazione di cui al comma 2, lettere a), b), c), e).

  15. Il dirigente responsabile del servizio regionale competente, entro trenta giorni dal termine di cui al comma 5, con provvedimento motivato dispone la cancellazione dal Registro delle organizzazioni che non abbiano ottemperato alle prescrizioni di cui al comma 5 e per quelle per le quali siano...

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