DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 Aprile 2007, n. 2 - Regolamento regionale recante: 'Attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 28 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7)'.

Capo I

Disposizioni generali

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 2 del Bollettino ufficiale della

Regione Piemonte n. 17 del 27 aprile 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga il presente regolamento:

Art. 1.

Accesso ai documenti amministrativi

  1. L'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'Art. 28, della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), consiste nella possibilita' della loro conoscenza mediante visione, estrazione di copia o altra modalita' idonea a consentirne l'esame in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto.

  2. Il diritto di accesso puo' essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' richiesto l'accesso.

  3. Sono oggetto del diritto di accesso i documenti amministrativi, materialmente esistenti al momento della richiesta, formati o detenuti stabilmente dall'Amministrazione regionale. Il diritto di accesso e' esercitabile fino a quando l'amministrazione regionale ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

  4. L'amministrazione regionale non e' tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

  5. Non sono accessibili le informazioni in possesso dell'amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo.

  6. Il diritto di accesso alla informazione ambientale e' disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale).

  7. Il diritto di accesso si intende, comunque, realizzato con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale Regione Piemonte, il deposito o altra forma di pubblicita', comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, in forma integrale dei documenti.

  8. Il diritto di accesso e' esercitato anche nei confronti dei soggetti privati preposti per legge, regolamento o convenzione, all'esercizio di attivita' amministrative dell'Amministrazione regionale.

  9. Il diritto di accesso dei consiglieri regionali e' esercitato secondo i principi dell'Art. 19 dello Statuto e delle relative norme attuative.

    Art. 2.

    Rapporti tra pubbliche amministrazioni

  10. All'acquisizione diretta dei documenti e dei dati tra amministrazione regionale e altre pubbliche amministrazioni non si applicano le norme del presente regolamento.

  11. L'amministrazione regionale predispone gli adempimenti amministrativi idonei a garantire alle altre pubbliche amministrazioni l'acquisizione diretta dei documenti previsti dall'Art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dei dati di cui all'Art. 50, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

  12. I trattamenti dei dati riservati sono effettuati con modalita' tali da garantire il rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza ed indispensabilita' per le funzioni istituzionali di cui agli articoli 3 e 11, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

  13. L'acquisizione di documenti diversi da quelli di cui al comma 2, si esercita secondo il principio di leale cooperazione istituzionale, secondo quanto stabilito dai capi II e III.

    Capo II

    Modalita' di esercizio del diritto di accesso

    Art. 3.

    Istanza di accesso

  14. L'istanza di accesso e' rivolta direttamente all'ufficio che ha formato o detiene stabilmente i documenti o alle sedi dell'ufficio relazioni con il pubblico della Regione, che la trasmettono entro i tre giorni lavorativi all'ufficio regionale competente che provvede ai conseguenti adempimenti.

  15. Qualora non sorgano dubbi sugli elementi di cui al comma 4, il diritto di accesso e' esercitato, mediante istanza scritta e motivata, presentata personalmente, o inviata via...

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