DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 Aprile 2007, n. 2 - Regolamento regionale recante: 'Attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 28 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7)'.
Capo I
Disposizioni generali
Regione Piemonte n. 17 del 27 aprile 2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
LA PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga il presente regolamento:
Art. 1.
Accesso ai documenti amministrativi
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L'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'Art. 28, della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), consiste nella possibilita' della loro conoscenza mediante visione, estrazione di copia o altra modalita' idonea a consentirne l'esame in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto.
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Il diritto di accesso puo' essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' richiesto l'accesso.
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Sono oggetto del diritto di accesso i documenti amministrativi, materialmente esistenti al momento della richiesta, formati o detenuti stabilmente dall'Amministrazione regionale. Il diritto di accesso e' esercitabile fino a quando l'amministrazione regionale ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
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L'amministrazione regionale non e' tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.
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Non sono accessibili le informazioni in possesso dell'amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo.
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Il diritto di accesso alla informazione ambientale e' disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale).
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Il diritto di accesso si intende, comunque, realizzato con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale Regione Piemonte, il deposito o altra forma di pubblicita', comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, in forma integrale dei documenti.
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Il diritto di accesso e' esercitato anche nei confronti dei soggetti privati preposti per legge, regolamento o convenzione, all'esercizio di attivita' amministrative dell'Amministrazione regionale.
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Il diritto di accesso dei consiglieri regionali e' esercitato secondo i principi dell'Art. 19 dello Statuto e delle relative norme attuative.
Art. 2.
Rapporti tra pubbliche amministrazioni
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All'acquisizione diretta dei documenti e dei dati tra amministrazione regionale e altre pubbliche amministrazioni non si applicano le norme del presente regolamento.
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L'amministrazione regionale predispone gli adempimenti amministrativi idonei a garantire alle altre pubbliche amministrazioni l'acquisizione diretta dei documenti previsti dall'Art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dei dati di cui all'Art. 50, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
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I trattamenti dei dati riservati sono effettuati con modalita' tali da garantire il rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza ed indispensabilita' per le funzioni istituzionali di cui agli articoli 3 e 11, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
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L'acquisizione di documenti diversi da quelli di cui al comma 2, si esercita secondo il principio di leale cooperazione istituzionale, secondo quanto stabilito dai capi II e III.
Capo II
Modalita' di esercizio del diritto di accessoArt. 3.
Istanza di accesso
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L'istanza di accesso e' rivolta direttamente all'ufficio che ha formato o detiene stabilmente i documenti o alle sedi dell'ufficio relazioni con il pubblico della Regione, che la trasmettono entro i tre giorni lavorativi all'ufficio regionale competente che provvede ai conseguenti adempimenti.
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Qualora non sorgano dubbi sugli elementi di cui al comma 4, il diritto di accesso e' esercitato, mediante istanza scritta e motivata, presentata personalmente, o inviata via...
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