Ordinanza emessa il 22 gennaio 2007 dal tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Nardo' nel procedimento penale a carico di Gaballo Luigi ed altro Sicurezza pubblica - Violazioni nella produzione, importazione, distribuzione e installazione di apparecchi da gioco (art. 110, comma 9, regio decreto n. 773/1931) - Intervenuta depenalizzazione - I...

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza, art. 23 legge cost. n. 87/1953.

Letti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato nei confronti di: 1) Gaballo Luigi, nato a Nardo' il 17 maggio 1959 ed ivi residente alla c.da La Vecchia; 2) Merenda Dario, nato a Nardo' il 5 gennaio 1960 ed ivi residente alla via Cimitero n. 19 entrambi difesi di fiducia dall'avv. Salvatora De Lorenzis del foro di Lecce imputati del reato p. e p. dall'art. 110, commna 7 lett. a) e 9 (TULPS), come richiamato dall'art. 1, comma 547, legge n. 266/2005, perche', Gaballo Luigi, nella veste di legale rappresentante del circolo ricreativo denominato "La Stevola", corrente in Nardo', Merenda Dario, quale gestore di fatto del circolo, installavano nel predetto circolo, o comunque ne consentivano l'uso a terzi, un apparecchio elettromeccanico, denominato Bingo, non rispondente alle prescrizioni di cui all'art. 110, comma 7, lett. a), TULPS, in particolare l'apparecchiatura non consentiva al giocatore di esprimere la propria abilita' fisica, mentale o strategica e non risultava abilitato ad erogare, dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica.

In Nardo' il 15 ottobre 2005;

Rilevato che, dopo la regolare costituzione delle parti, il processo pende nella fase delle questioni preliminari;

Rilevato che la difesa degli imputati ha sollevato eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 547 della legge n. 266/2005 nella parte in cui prevede l'ultrattivita' delle disposizioni penali di cui all'art. 110, comma 9, TULPS per violazione degli artt. 3, 24, 25, 27 e 111 Cost.

Osserva quanto segue

Come e' noto, ai sensi dell'art. 1, comma 543 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (c.d. legge finanziaria 2006) il comma 9 dell'art. 110 r.d. n. 773/31 (TULPS) e' stato sostituito con una norma che attualmente non prevede piu' alcuna sanzione penale, ma soltanto sanzioni amministrative pecuniarie.

In buona sostanza, per effetto dell'intervento normativo sostitutivo predetto il reato di cui all'art. 110, comma 9 r.d. n. 773/31 e' stato depenalizzato in relazione a tutte le fattispecie in precedenza previste.

Sennonche', ai sensi del comma 547 dell'art. 1 della medesima legge n. 266/2005 "per le violazioni di cui all'art. 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni, commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse".

In relazione a quest'ultima norma si solleva, su sollecitazione difensiva, ma anche di ufficio in relazione alla violazione di alcune disposizioni costituzionali, questione di legittimita' costituzionale per violazione degli artt. 3, 10, primo comma, e 25, secondo comma, Cost. nella parte in cui consente l'ultrattivita' delle sanzioni penali previste dal previgente art. 110, comma 9, r.d. n. 773/31 e successive modificazioni nonostante la sopravvenuta depenalizzazione. In punto di non manifesta infondatezza della questione.

Il comma 547 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 ha previsto una "singolare deroga" (per utilizzare le parole di uno dei primi commentatori: cfr. Pappalardo A., "Piu' diffusi e controllati i videogiochi", in Guida al diritto dossier n. 2, febbraio 2006, pag. 159) al principio della irretroattivita' della legge penale meno favorevole, che, oltre ad essere sancito dall'art. 11 delle disposizioni sulle legge in generale e dall'art. 2, commi 1 e 2, c.p., assurge a rango costituzionale, specie nella materia penalistica, per effetto dell'art. 25, comma 2, Cost. (cfr...

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