Ordinanza emessa il 6 dicembre 2006 dal giudice dell'esecuzione del tribunale di Firenze nel procedimento civile promosso da Perhat Giancarlo contro I.N.P.S. Previdenza - Pensioni, assegni ed indennita' erogati dall'INPS - Pignorabilita' per crediti derivanti da sanzioni per omissioni contributive ed interessi - Mancata previsione - Denunciata v...

IL GIUDICE

Letti gli atti e sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente ordinanza nell'esecuzione per pignoramento presso terzi iscritta al n. 184/2006 RGE promossa dall'istituto Nazionale della Previdenza Sociale nei confronti di Perhat Giancarlo.

L'I.N.P.S. ha pignorato la pensione da esso erogata al Perhat sia per crediti costituiti da omissioni contributive sia per crediti costituiti dalle sanzioni civili di cui alla legge n. 48/1988 ed alla legge n. 662/1996 e loro successive modificazioni.

L'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 dispone: "Le pensioni, gli assegni e le indennita' spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' gli assegni di cui all'art. 11 della legge 5 novembre 1968, numero 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative.

Per le pensioni ordinarie liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo.

Le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per prestazioni indebitamente percepite, non possono essere gravate da interessi salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.

Dunque, ai sensi del primo comma di detto articolo, l'I.N.P.S. non puo' procedere a pignoramento sulle pensioni suddette per le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative.

Osserva il giudice che il sistema delineato dalla suddetta disposizione costituiva - al momento della sua emanazione - chiaramente un trattamento di favore per l'I.N.P.S., il quale poteva procedere al pignoramento delle pensioni, sia pure per il solo capitale dovutole per indebite prestazioni erogate o per omissioni contributive del pensionato, mentre gli altri creditori non potevano procedere in nessun caso a tale pignoramento, a norma dell'art. 128 del r.d. 4 ottobre 1935, n. 1827, con l'unica eccezione ivi disposta degli "stabilimenti pubblici ospitalieri o di ricoveri per il pagamento delle diarie relative" (si rileva che la norma era stata significativamente introdotta subito dopo la sentenza 20 febbraio 1969, n. 22, con cui la Corte...

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