Ordinanza emessa il 13 novembre 2006 dalla Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari nel procedimento penale a carico di Careddu Vittorio ed altro Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel ...

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Careddu Vittorio, nato a Olbia il 12 agosto 1976, ivi residente via Palladio, elett. dom. to presso lo studio dell'avv. Angelo Merlini, in Olbia, via Cavour n. 28; Anaclerio Rocco, nato il 25 febbraio 1961 in Paderno Dugnano (Milano) e residente a Milano, via Maroncelli n. 7, elett. domiciliato in Olbia, piazza Regina Margherita, presso il suo difensore avv. Putzu, imputati del reato previsto e punito dall'art. 171-ter. lettera a), legge n. 633/1941 per avere, a fini di lucro, abusivamente duplicato e diffuso in pubblico, in violazione delle norme sul diritto d'autore, n. 26 CD musicali.

Accertato in Porto Torres, il 25 agosto 2002.

Ritenuto che con sentenza del 16 maggio 2005 il Tribunale di Sassari ha dichiarato Careddu Vittorio responsabile del reato in rubrica, e lo ha condannato alla pena di quattro mesi di reclusione ed Euro 2.600 di multa, ed mandato assolto dallo stesso reato Anaclerio Rocco per non avere commesso il fatto, e che contro questa decisione hanno interposto appello la difesa del Careddu, che ha chiesto l'assoluzione, e il procuratore generale presso questo ufficio chiedendo l'affermazione di responsabilita' dell'Anaclerio a la sua condanna;

Ritenuto che, a norma dell'art. 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46, dovrebbe dichiararsi la inammissibilita' della impugnazione del p.g. restando a questo la possibilita' di proporre ricorso per cassazione giusta il disposto del comma terzo del medesimo art. 10;

Ritenuto che vi e' tuttavia motivo di dubitare della conformita' della legge anzidetta alla Costituzione e che il p.g. presso questo ufficio ha ritenuto ravvisabili i profili di incostituzionalita' gia' denunciati da questa Corte in casi analoghi.

O s s e r v a

L'art. 111 della Costituzione garantisce il principio della parita' delle parti nel processo, e questo principio, nella previsione costituzionale, non soffre di eccezioni di sorta (come invece puo' avvenire per altri principi, come quello della formazione della prova in contraddittorio pure stabilito dal medesimo articolo 111). L'esclusione della possibilita' che il pubblico ministero possa gravarsi contro le sentenze di proscioglimento con lo stesso mezzo riconosciuto all'imputato avverso le sentenze di condanna comporta l'introduzione nel sistema delle impugnazioni di una evidente irragionevole disparita' di trattamento che contrasta con il richiamato principio della parita' delle parti nello svolgimento del processo.

Ad avviso di questa Corte l'enunciato ora espresso non confligge con le ripetute pronunce negative della Corte costituzionale chiamata ad esprimersi sulle...

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