LEGGE REGIONALE 26 Gennaio 2007, n. 3 - Istituzione della Commissione per la cooperazione interregionale nell''area adriatica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 4 del 1°

febbraio 2007

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e compiti della Commissione

  1. E' istituita, presso il Consiglio regionale del Molise, una commissione a carattere temporaneo, ai sensi dell'Art. 18 dello Statuto, denominata: "commissione per la cooperazione interregionale nell'area adriatica".

  2. La Commissione ha il compito di:

    1. monitorare le attivita' di cooperazione in atto tra le regioni, le province, i comuni, le camere di commercio, le istituzioni universitarie e scolastiche dei seguenti paesi: Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serba-Montenegro, Albania e Grecia;

    2. elaborare una proposta finalizzata alla creazione di un organismo rappresentativo degli enti di cui alla lettera a) che, in raccordo con Adriamed e sue evoluzioni, individui e coordini strategie per il rafforzamento della cooperazione tra le due sponde dell'Adriatico. La cooperazione multisettoriale, rispettosa di uno sviluppo sostenibile, riguarda l'ambiente, i prodotti di qualita', l'istruzione, la formazione, la ricerca scientifica e la cultura.

  3. La Commissione dura in carica trenta mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Puo' essere prorogata non oltre la scadenza della legislatura in corso.

    Art. 2.

    Elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza

  4. La commissione e' costituita da:

    1. Presidente della Regione o un consigliere da lui delegato con funzione di presidente della commissione stessa;

    2. sei consiglieri regionali di cui pariteticamente tre indicati dai gruppi di maggioranza e tre indicati dai gruppi di opposizione.

  5. La Commissione elegge al suo interno il vice presidente ed il segretario. Il presidente, il vice presidente ed il segretario costituiscono l'ufficio di presidenza.

  6. La Commissione ha facolta' di:

    1. avvalersi della consulenza di due esperti qualificati;

    2. promuovere incontri e scambi di informazione con soggetti istituzionali ed analoghi organismi di altre istituzioni regionali e locali dell'area adriatica;

    3. indire seminari e convegni;

    4. tenere incontri con i rappresentanti delle autonomie, delle categorie sociali ed economiche, con l'Universita' e con qualunque forma di organizzazione dei cittadini;

    5. porre in essere ogni altra iniziativa o attivita' utile all'assolvimento dei suoi compiti.

  7. Il Consiglio regionale provvede a fornire alla...

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