LEGGE STATUTARIA - Testo di legge regionale approvata ai sensi dell''Art. 15, secondo comma, dello Statuto speciale, in data 7 marzo 2007, a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti il Consiglio regionale.

Titolo I

OGGETTO DELLA LEGGE

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 9 del

19 marzo 2007)

Avvertenza: entro tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale puo' chiedere che la presente legge sia sottoposta a referendum.

Art. 1.

O g g e t t o

  1. La presente legge, in attuazione dell'Art. 15, comma secondo, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), disciplina la forma di governo e i rapporti fra gli organi, i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della Regione, l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa popolare e i referendum regionali, i casi di ineleggibilita' e incompatibilita' alla carica di Presidente della Regione, consigliere e assessore regionale.

    Titolo II
    PARTECIPAZIONE POPOLARE

    Capo I

    Referendum

    Art. 2.

    Disposizioni generali

  2. Hanno diritto di partecipare alle consultazioni referendarie tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

  3. La proposta sottoposta a referendum e' approvata se alla consultazione partecipa almeno la meta' piu' uno degli elettori che hanno preso parte alle elezioni per il consiglio regionale nella legislatura in cui si tiene il referendum, e nel caso del referendum consultivo, almeno un terzo degli elettori. La proposta sottoposta a referendum e' approvata se e' raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

  4. Non puo' essere indetto alcun referendum se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla data delle ultime elezioni regionali e nei sei mesi antecedenti al loro svolgimento.

  5. In caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale la consultazione relativa a referendum gia' indetti e' rinviata in modo da garantire il rispetto del termine previsto dal comma 3.

  6. Il medesimo quesito referendario non puo' essere riproposto prima di cinque anni.

  7. Il referendum sulle leggi approvate ai sensi dell'Art. 15, comma secondo, dello Statuto speciale (di seguito leggi statutarie), e' ammesso nelle forme e coi limiti previsti dallo Statuto speciale. La legge regionale ne disciplina le modalita' di svolgimento.

    Art. 3.

    Referendum abrogativo

  8. Quindicimila elettori o quattro consigli provinciali che rappresentino almeno il cinquanta per cento della popolazione regionale possono richiedere il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge, di un regolamento o di un atto di programmazione o pianificazione generale della Regione.

  9. L'abrogazione totale o parziale delle leggi, dei regolamenti, degli atti di programmazione o pianificazione generale sottoposti a referendum e' dichiarata con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro cinque giorni dalla proclamazione dei risultati della consultazione elettorale. L'abrogazione ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto.

  10. Non e' ammesso il referendum abrogativo sulle leggi statutarie, sulle leggi tributarie e di bilancio, sulle leggi e i regolamenti di attuazione della normativa comunitaria di cui all'Art. 117, comma quinto, della Costituzione o di esecuzione di accordi e intese internazionali della Regione ai sensi dell'Art. 117, ultimo comma, della Costituzione, e sulle leggi e i regolamenti riguardanti l'ordinamento degli organi statutari e degli uffici regionali.

    Art. 4.

    Referendum propositivo

  11. Quindicimila elettori possono presentare una proposta di legge regionale affinche' sia sottoposta a referendum popolare ai sensi del presente articolo.

  12. La proposta e' presentata al consiglio regionale. La proposta deve contenere una relazione illustrativa e l'indicazione specifica degli indirizzi per la disciplina della materia, non puo' essere presentata nei sei mesi anteriori alla scadenza del consiglio e prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni regionali.

  13. Decorsi sei mesi dall'atto di accertamento della ammissibilita' della richiesta, qualora il consiglio regionale non abbia deliberato definitivamente sulla proposta, il Presidente della Regione indice il referendum.

  14. In caso di esito favorevole, il consiglio regionale e' tenuto a deliberare entro sei mesi. Decorso tale termine, il presidente del consiglio iscrive in ogni caso la proposta all'ordine del giorno dell'assemblea, che la esamina nella prima seduta.

  15. Il referendum propositivo non e' ammesso nelle materie proprie dello Statuto speciale e delle leggi statutarie, in materia tributaria e di bilancio, in quelle per le quali e' previsto l'obbligo di attuazione della normativa comunitaria o relative all'esecuzione di accordi o intese internazionali della Regione, in materia di ordinamento degli organi statutari regionali e degli uffici regionali.

    Art. 5.

    Referendum consultivo

  16. Quindicimila elettori possono presentare una richiesta di referendum consultivo su questioni di interesse generale. In tal caso il referendum e' valido se partecipa almeno un quarto degli elettori. La legge ordinaria della Regione puo' disciplinare anche forme di referendum locali, territorialmente limitati.

  17. Possono inoltre richiedere l'indizione di una consultazione popolare consultiva su questioni di interesse generale, incluse le iniziative regionali di leggi statali anche costituzionali:

    1. il consiglio regionale, con propria deliberazione;

    2. un terzo dei consiglieri regionali.

  18. Il referendum consultivo e la consultazione popolare consultiva non sono ammessi nei confronti delle leggi tributarie e di bilancio, delle leggi e dei regolamenti di attuazione della normativa comunitaria adottati ai sensi dell'Art. 117, comma quinto, della Costituzione e di esecuzione di accordi e intese internazionali della Regione ai sensi dell'Art. 117, ultimo comma, della Costituzione, dell'ordinamento degli organi statutari e degli uffici regionali.

    Art. 6.

    Ammissibilita' dei referendum

  19. L'ammissibilita' dei referendum e' stabilita dalla Consulta di garanzia di cui all'Art. 34, la quale ha l'obbligo di esprimersi sulla proposta entro trenta giorni dalla presentazione. La Consulta decide sulla regolarita' dei referendum entro trenta giorni dal deposito delle firme raccolte e degli altri adempimenti richiesti dalla legge regionale.

    Art. 7.

    Disciplina dei referendum

  20. La legge regionale disciplina il procedimento e le modalita' di attuazione dei referendum.

    Titolo III
    FORMA DI GOVERNO DELLA REGIONE

    Capo I

    Disposizioni generali

    Art. 8.

    Regole e doveri dell'attivita' politica

  21. Nella prima seduta dopo le elezioni il Presidente della Regione e i consiglieri regionali prestano giuramento con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Costituzione ed allo Statuto, di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione nell'interesse generale del popolo sardo". Gli assessori prestano giuramento con la medesima formula nella seduta immediatamente successiva alla discussione del programma politico di governo.

  22. La legge stabilisce le modalita' con cui presidente, consiglieri ed assessori sono tenuti a comunicare al consiglio regionale i diritti di proprieta', i redditi, le eventuali partecipazioni e le cariche di amministratore o sindaco presso societa', nonche' le associazioni, di qualsiasi natura, delle quali fanno parte, le spese sostenute o le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.

  23. Il Presidente della Regione non e' immediatamente rieleggibile alla scadenza del secondo mandato.

    Art. 9.

    Controllo della spesa

  24. La Regione e gli enti, agenzie, aziende regionali, perseguono il rigore della spesa per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria azione amministrativa.

  25. Sono disciplinate, sulla base di previsioni di legge, adeguate forme di controllo e valutazione della spesa.

  26. I contributi e i compensi a qualunque titolo erogati dalla Regione, dagli enti, agenzie ed aziende regionali, sono resi pubblici tramite mezzi di informazione di facile accesso nel rispetto della normativa in materia di tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati sensibili.

    Capo II
    Consiglio regionale

    Art. 10.

    Consiglio regionale

  27. Il consiglio regionale e' composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale e diretto. Il Presidente della Regione ne fa parte. Con legge regionale approvata ai sensi dell'Art. 15, comma secondo, dello Statuto speciale e' stabilito il sistema elettorale sulla base dei principi di rappresentativita' e stabilita'.

  28. Il consiglio regionale e' eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

  29. Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal Presidente della Regione e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al comma 2. Il decreto di indizione deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

  30. In caso di cessazione anticipata della legislatura le elezioni si svolgono entro sessanta giorni dalla data dello scioglimento del consiglio.

  31. Il nuovo consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente della Regione proclamato eletto.

  32. Il sistema elettorale per l'elezione del consiglio regionale e del Presidente della Regione garantisce la rappresentanza consiliare a ciascuna provincia della Sardegna nelle forme stabilite dalla legge. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei generi, la legge elettorale promuove con misure adeguate, condizioni di parita' per l'accesso alle cariche elettive.

  33. Il consiglio regionale ha autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile, in conformita' al regolamento interno adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

    Art. 11.

    Funzioni del consiglio regionale

  34. Il consiglio regionale e' l'organo rappresentativo del popolo sardo. Esercita funzioni...

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