LEGGE REGIONALE 16 Maggio 2007, n. 17 - Disposizioni in ordine alle indennita'' dei consiglieri regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 22 del

23 maggio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Indennita' dei consiglieri regionali

  1. L'indennita' spettante ai membri del consiglio regionale, per garantire il libero svolgimento del mandato ai sensi dell'Art. 122, comma 4 della Costituzione e dell'Art. 57 dello statuto regionale, e regolata dalla presente legge ed e' costituita da quote mensili il cui ammontare e' pari ad un ventesimo del trattamento complessivo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate.

  2. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale delibera l'ammontare delle quote mensili in riferimento alla qualifica HA08, classe 8/16, relativa ai magistrati di cui al comma 1.

  3. Il contributo di cui all'Art. 4 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura del ventisette per cento, e' calcolato sull'indennita' di cui al comma 1 al netto delle ritenute fiscali, in conseguenza della previsione dell'Art. 4 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

    Art. 2.

    Modifica all'Art. 1 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26

  4. Al comma 2 dell'Art. 1 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 le parole "dall'Art. 1, comma 1 della legge regionale 1° agosto 1972, n. 15" sono sostituite dalle parole per i consiglieri regionali".

    Art. 3.

    Decorrenza dell'indennita'

  5. La corresponsione dell'indennita' di cui all'Art. 1, comma 1, decorre dalla data della proclamazione.

  6. Per i consiglieri regionali in carica l'indennita' e' rideterminata ai sensi dell'Art. 1, a far data dal primo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

    Art. 4.

    Assegno al consigliere sospeso dalla carica

  7. Al consigliere regionale sospeso dalla carica a norma del comma 4-bis dell'Art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni spetta, dal giorno del provvedimento di sospensione e per la durata dello stesso, un assegno pari all'indennita' di carica di cui al comma 1, dell'Art. 1 ridotta del sessanta per cento.

  8. Al consigliere che sia stato sospeso, in caso di provvedimento di proscioglimento, e' corrisposta una somma pari alla differenza tra l'indennita' percepita e quella che sarebbe ad esso spettata durante il periodo di sospensione.

    Art. 5.

    A b r o g a z i o n i

  9. Sono e restano abrogate le seguenti leggi...

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