Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Reati concernenti armi ed esplosivi - Giudizio direttissimo - Previsione, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, che il P.M. proceda in deroga non solo ai casi ma anche alle forme regolate dall'art. 449 cod. proc. pen. - Denunciata irragionevole disparita...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 233 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), promosso con ordinanza del 24 marzo 2005 dal Tribunale di Verona nel procedimento penale a carico di E. G., iscritta al n. 296 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick;

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Verona ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 233 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nella parte in cui "consente al pubblico ministero di procedere a giudizio direttissimo anche fuori dei modi previsti dall'art. 449 codice di procedura penale";

che il rimettente - premesso di procedere a giudizio direttissimo per il delitto di detenzione di arma da guerra, ai sensi dell'art. 233 citato, norma "che impone il rito direttissimo anche fuori dei casi disciplinati dalle norme ordinarie (art. 449 cod. proc. pen.) allorche' si proceda per i reati in tema di armi e di diffamazione" - precisa che il giudizio in questione e' stato instaurato a seguito di richiesta formulata dal pubblico ministero in data 29 giugno 2004, dopo piu' di tre anni dall'accertamento del reato, risalente al 4 aprile 2001, e quindi ben oltre il termine di quindici giorni dall'arresto o dalla iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro, stabilito dall'art. 449, commi 4 e 5, cod. proc. pen;

che - prosegue il rimettente - secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, costituente ormai "diritto vivente", l'art. 233 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, deroga non solo ai "casi"...

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