Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Societa' commerciali - Reato di false comunicazioni sociali - Trattamento sanzionatorio - Ritenuta carenza dei requisiti di adeguatezza ed effettivita', con particolare riferimento alle soglie di rilevanza penale del fatto e ai termini di prescrizione - Denunciata elusion...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 2621 e 2622 del codice civile, come sostituiti dall'art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2002 n. 61 (Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le societa' commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), promossi con ordinanze del 27 settembre 2005 dal Tribunale di Milano e del 1° giugno 2005 dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Potenza, nei procedimenti penali a carico di D.U.M. ed altri e di S.F. ed altri, iscritte al n. 568 del registro ordinanze 2005 ed al n. 15 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2005 e n. 5, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 23 maggio 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con la prima delle ordinanze indicate in epigrafe il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, 11 e 117 della Costituzione, nonche' all'art. 6 della direttiva 68/151/CEE del 9 marzo 1968 del Consiglio (intesa a coordinare, rendendole equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle societa' a mente dell'art. 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi: cosiddetta prima direttiva in materia di societa) e all'art. 5 del Trattato istitutivo della comunita' economica europea (ora art. 10 del Trattato istitutivo della comunita' europea), questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2621 e 2622 del codice civile, come sostituiti dall'art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61 (Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le societa' commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366);

che il Tribunale rimettente premette di essere investito del processo penale nei confronti di tre persone imputate, tra l'altro, di reati di "falso in bilancio" commessi fino al 1993: fatti originariamente puniti dagli artt. 2621 e 2640 cod. civ. ed in relazione ai quali - dopo la riforma dei reati societari attuata dal d.lgs. n. 61 del 2002 - era stata contestata la violazione del nuovo art. 2622 cod. civ. ("false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori");

che il giudice a quo riferisce, altresi', di aver precedentemente sottoposto alla Corte di giustizia delle comunita' europee, ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE, alcune questioni pregiudiziali attinenti all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva 68/151/CEE e dell'art. 5 del Trattato CEE, nonche' alla compatibilita' con tali disposizioni dei nuovi artt. 2621 e 2622 cod. civ.;

che alla Corte europea era stato chiesto, in particolare, di chiarire: a) se l'art. 6 della prima direttiva - nell'imporre agli Stati membri di prevedere "adeguate sanzioni" per i casi di "mancata pubblicita' del bilancio e del conto dei profitti e perdite" - obbligasse gli Stati membri a sanzionare in modo adeguato anche la falsificazione degli anzidetti documenti contabili; b) se, a tali fini, il concetto di "sanzione adeguata" dovesse essere inteso - anche ai sensi dell'art. 5 del Trattato CEE (ora art. 10 del Trattato CE) - nel senso di sanzione "efficace, effettiva, realmente dissuasiva", avuto riguardo al concreto panorama normativo, sia sostanziale che processuale, del singolo Stato membro; c) se, infine, le caratteristiche di adeguatezza dianzi indicate fossero riscontrabili nelle sanzioni previste dai novellati artt. 2621 e 2622 cod. civ.;

che il dubbio circa la conformita' delle disposizioni interne alle richiamate norme comunitarie, ove interpretate nel senso indicato nei primi due quesiti, discenderebbe - ad avviso del rimettente - da una duplice considerazione;

che, in primo luogo, i reati di falso in bilancio non produttivi di danno patrimoniale ai soci o ai creditori - ovvero produttivi di danno patrimoniale, ma non perseguibili ai sensi dell'art. 2622 cod. civ., per difetto della querela richiesta da tale norma, ove il fatto sia commesso nell'ambito di societa' non quotate in borsa (piu' precisamente: di societa' non soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52") - risultano configurati dall'art. 2621 cod. civ. quale mero illecito contravvenzionale;

che tale configurazione implica non soltanto la comminatoria di pene - secondo il rimettente - "risibili", ma anche l'assoggettamento della fattispecie criminosa ad un termine di prescrizione comunque non superiore a quattro anni e sei mesi, tenuto conto del massimo prolungamento possibile in conseguenza di atti interruttivi;

che la brevita' di tale termine impedirebbe, in concreto, di concludere il processo prima dell'estinzione del reato: e cio' in considerazione tanto delle garanzie offerte dal nostro sistema processuale, che contempla tre gradi di giudizio; quanto della particolare complessita' dell'accertamento dell'illecito, il quale richiede indagini "di tipo contabile ed economico": complessita' peraltro accresciuta dal fatto che - in deroga all'art. 42, quarto comma, del codice penale - la contravvenzione di cui all'art. 2621 cod. civ. non soltanto non risulta punibile a titolo di mera colpa, ma richiede addirittura un dolo specifico, di non agevole dimostrazione;

che, in secondo luogo, per il falso in bilancio causativo di danno ai soci o ai creditori - punito dall'art. 2622 cod. civ. come delitto e con pena piu' energica - e' prevista, nel caso di fatto commesso nell'ambito di societa' non quotate, la procedibilita' a querela: con conseguente subordinazione dell'esercizio dell'azione penale alla volonta' della persona offesa, pur in presenza di una lesione del bene - collettivo e tipicamente indisponibile - della "trasparenza" del "mercato societario";

che la Corte di giustizia delle comunita' europee - prosegue il giudice rimettente - si e' pronunciata sulla predetta richiesta di interpretazione in via pregiudiziale e su analoghe richieste formulate da altre autorita' giudiziarie italiane con sentenza 3 maggio 2005, nei...

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