Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 giugno 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Regioni (in genere) - Norme della Regione Valle d'Aosta - Consiglio regionale - Cause di ineleggibilita' e incompatibilita' con la carica di consigliere regionale - Ineleggibilita' del rettore dell'Universit...

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Valle d'Aosta, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, per la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera s) e comma 2, lettera e) della legge regionale statutaria della Valle d'Aosta, pubblicata nel B.U.R. n. 18 del 2 maggio 2007 (Testo di legge di cui all'art. 15, secondo comma, dello statuto speciale, recante "Disciplina delle cause di ineleggibilita' e incompatibilita' con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'art. 15, comma secondo, dello statuto speciale", approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 aprile 2007, con la maggioranza dei suoi componenti"). 1) Premessa.

La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 17 maggio 2007. 2) Violazione degli artt. 2, 3 e 51 della Costituzione.

La legge regionale impugnata disciplina le cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'art. 15, comma 2, dello statuto speciale della Valle d'Aosta.

In particolare, l'art. 2, al primo comma, lettera s), annovera tra i non eleggibili "il rettore dell'Universita' della Valle d'Aosta" e, al secondo comma, lettera e), "i professori, i ricercatori in ruolo ed i titolari di contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati in Valle d'Aosta".

Le disposizioni richiamate violano gli articoli 2, 3 e 51 della Costituzione.

Difatti, come noto, l'art. 2 della Costituzione garantisce espressamente "i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita", mentre il correlato art. 3 riconosce a tutti i cittadini "pari dignita' sociale" ed uguaglianza davanti alla legge "senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali", attribuendo, contestualmente, alla Repubblica il compito di "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

L'art. 51 della Costituzione, poi, al comma 1, prevede testualmente che "tutti i cittadini dell'uno o dell'altro...

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