LEGGE REGIONALE 6 Dicembre 2006, n. 17 - Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attivita'' commerciali).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 41 del

14 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Requisiti per l'esercizio dell'attivita' commerciale

  1. Al comma 4 dell'Art. 2 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attivita' commerciali), dopo le parole "un'attivita' di commercio" e' inserita la seguente: "alimentare".

    Art. 2.

    Tipologie di esercizi commerciali

  2. Alla fine del comma 4 dell'Art. 4 della legge regionale n. 5 del 2006 e' inserita la seguente frase: "La deroga di cui al presente comma e' comprensiva degli accessori relativi alle merci ingombranti".

  3. Al comma 5 dell'Art. 4 della legge regionale n. 5 del 2006, dopo le parole "parere favorevole del rappresentante della Regione" sono inserite le seguenti: "che lo esprime secondo gli obiettivi di cui agli articoli 8 e 10.".

    Art. 3.

    Orari di vendita

  4. L'Art. 5 della legge regionale n. 5 del 2006, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 5 (Orari di vendita). - 1. Gli esercizi di vendita possono restare aperti al pubblico dalle ore 7 alle ore 22 per un limite massimo di tredici ore giornaliere.

  5. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva.

  6. Previa concertazione con le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio piu' rappresentative, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, il comune puo' consentire, nei periodi di maggiore afflusso turistico, in occasione di eventi e di manifestazioni di particolare rilevanza o per rispondere alle esigenze e ai tempi di vita e di lavoro dei cittadini, l'esercizio di vendita oltre le ore 22, nonche' l'apertura domenicale e festiva.

  7. Al fine di acquisire i relativi pareri e gli eventuali accordi intervenuti tra le parti, il sindaco deve preventivamente attivare un tavolo di concertazione con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese di commercio, delle associazioni di tutela dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, sulla base dei seguenti principi: rispetto delle norme poste a tutela dei lavoratori, necessita' di idonei servizi all'utenza anche attraverso la turnazione, periodi di maggiore afflusso turistico, tempi di vita e di lavoro dei cittadini.

  8. I comuni, anche con accordi intercomunali, individuano i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura...

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