LEGGE REGIONALE 6 Dicembre 2006, n. 18 - Disciplina delle attivita'' di spettacolo in Sardegna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 41 del

14 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione autonoma della Sardegna promuove la tutela, la valorizzazione e la fruizione delle attivita' di spettacolo, nelle sue diverse articolazioni di generi e settori, quale fattore di espressione artistica, di crescita culturale, di integrazione sociale, sviluppo economico, nonche' quale componente significativo della civilta' e dell'identita' della societa' sarda.

  2. In attuazione della lettera m) del comma 1 dell'Art. 4 dello Statuto speciale per la Sardegna e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale, la Regione dispone misure finalizzate alla programmazione, alla promozione culturale ed economica ed al monitoraggio delle attivita' teatrali, musicali, di danza, dello spettacolo di strada e viaggiante, circense e di figura. A tal fine, ispirando la propria azione ai principi del pluralismo culturale, definisce il quadro generale degli obiettivi, le forme e le modalita' del concorso al loro perseguimento, ponendo la qualita' artistica a fondamento delle proprie iniziative e avendo particolare riguardo alla valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico e alle tradizioni della Sardegna.

  3. La Regione e gli enti pubblici territoriali, ai sensi del capo VI del titolo IV della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), promuove la cultura dello spettacolo anche attraverso la collaborazione con lo Stato, le altre regioni, le istituzioni e i centri culturali e di ricerca, i soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, primariamente in ambito europeo e mediterraneo.

    Art. 2.

    Funzioni e compiti della Regione

  4. La Regione, per l'attuazione delle finalita' enunciate all'Art. 1, intende:

    1. promuovere e sostenere la valorizzazione del patrimonio della cultura identitaria;

    2. agevolare l'organizzazione di percorsi formativi per profili professionali atti a svolgere le funzioni artistiche, progettuali, gestionali, organizzative e divulgative tipiche del settore;

    3. favorire le pari opportunita' e l'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo ai fini dello sviluppo dell'occupazione;

    4. promuovere la formazione del pubblico e sostenere le attivita' di spettacolo, anche in relazione a finalita' sociali;

    5. incoraggiare la diffusione della cultura e delle attivita' di spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle universita';

    6. incentivare la diffusione della produzione artistica regionale nei circuiti nazionali ed internazionali valorizzando ed ampliando le reti istituzionali, culturali e commerciali esistenti nelle forme tipiche dello spettacolo;

    7. concorrere all'attuazione di ogni altra iniziativa volta a promuovere lo sviluppo del settore.

  5. Sono compiti della Regione in riferimento alle attivita' di spettacolo:

    1. il finanziamento dei progetti in coerenza con le finalita' generali della legge; i progetti devono concorrere allo sviluppo del settore dello spettacolo ed all'impiego ottimale delle risorse, nonche' essere coerenti con gli indirizzi enunciati nel Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'Art. 2 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilita' della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23);

    2. la valutazione ex ante, il monitoraggio in itinere ed ex post dei progetti;

    3. la creazione di un registro regionale degli organismi di spettacolo;

    4. il censimento delle strutture;

    5. la costituzione di un archivio storico dello spettacolo, che raccoglie tutta la documentazione inerente la storia dello spettacolo in Sardegna; tale archivio e' costantemente aggiornato e posto a servizio degli operatori;

    6. i rapporti annuali sullo spettacolo in Sardegna, finalizzati alla valutazione degli andamenti del settore e dell'efficacia dell'intervento regionale, che costituiscono parte integrante del documento di programmazione di cui all'Art. 3 per il triennio successivo, al fine di garantire un imprescindibile rapporto tra risultati conseguiti e obiettivi programmati;

    7. il supporto per la presentazione di progetti sui fondi regionali, nazionali e comunitari, ivi compresa la consulenza per la stipula di convenzioni, contratti ed altri atti pubblici volti al conseguimento delle finalita' della presente legge;

    8. il calendario trimestrale e annuale delle attivita' finanziate direttamente dalla Regione e la relativa pubblicizzazione, anche su internet;

    9. il finanziamento attraverso il credito agevolato o la costituzione di fondi di garanzia;

    10. il ricorso al partenariato provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;

    11. l'incentivazione del gemellaggio e di consorzi tra organismi affini;

    12. la diffusione di residenze multidisciplinari;

    13. l'agevolazione della coproduzione e l'istituzione di agenzie di promozione a livello regionale, nazionale e internazionale dei prodotti della cultura sarda connessi all'attivita' di spettacolo, anche in concorso con la Regione stessa.

  6. L'Amministrazione regionale, per l'espletamento dei compiti di cui al comma 2, istituisce l'osservatorio regionale dello spettacolo di cui all'Art. 6.

  7. I destinatari dei finanziamenti regionali collaborano con l'Amministrazione regionale mediante la fornitura di dati e informazioni.

    Art. 3.

    Documento di programmazione regionale in materia di spettacolo

  8. Per il perseguimento delle finalita' della presente legge la Regione elabora il documento di programmazione regionale in materia di spettacolo, di seguito definito documento di programmazione.

  9. Il documento di programmazione e' approvato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale competente, previa intesa con la Conferenza permanente Regione-enti locali, secondo la procedura prevista dall'Art. 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione - enti locali), e acquisiti i pareri del Comitato regionale per le attivita' di spettacolo di...

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