LEGGE REGIONALE 18 Maggio 2007, n. 9 - Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell''innovazione nel sistema produttivo regionale.
Capo I
Disposizioni generali
22 maggio 2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge regionale:
Art. 1.
F i n a l i t a'
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La Regione del Veneto, ai sensi dell'Art. 117, comma terzo della Costituzione, al fine di garantire la crescita economica e lo sviluppo sostenibile del modello socio-economico regionale:
a) favorisce l'innovazione ed il trasferimento delle conoscenze, sostenendo e coordinando la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico;
b) favorisce la interazione fra saperi ed il loro utilizzo per lo sviluppo economico e sociale ed il miglioramento della qualita' della vita;
c) promuove la tutela, la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca di base ed applicata al sistema produttivo, mettendo in rete le universita' degli studi del Veneto, le istituzioni di ricerca, l'impresa veneta e altri soggetti operanti sul territorio regionale;
d) facilita la brevettazione e il trasferimento alle imprese dei risultati della ricerca universitaria.
Art. 2.
O b i e t t i v i
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Per il perseguimento delle finalita' di cui all'Art. 1, la programmazione regionale e' diretta al consolidamento ed alla promozione del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione per il tramite di mirate azioni di coordinamento e di messa in rete degli attori allo scopo di:
a) fare del sistema regionale veneto un centro di competenza per i progetti di ricerca per l'attivita' di innovazione, elevando il tasso complessivo degli investimenti in ricerca e sviluppo, promuovendo la conoscenza come fattore di crescita sostenibile e stimolando l'innovazione come processo sociale e non meramente tecnologico;
b) aumentare la competitivita' del sistema produttivo regionale rivitalizzando le competenze presenti sul territorio attraverso la definizione e messa in atto di nuove politiche di sviluppo, in particolare a favore delle piccole e medie imprese (PMI), e integrando i settori tradizionali con i settori ad alta tecnologia e ad alto contenuto di conoscenza;
c) rafforzare la base scientifica e le capacita' di ricerca del sistema regionale, valorizzandone le competenze e le strutture, incrementando la ricerca applicata e di base e favorendo l'interazione tra i soggetti territoriali preposti ad attivita' di ricerca ed innovazione;
d) stimolare lo sviluppo tecnologico aumentando la collaborazione tra imprese e istituzioni di ricerca, agevolando l'applicazione industriale ed il trasferimento tecnologico, favorendo la mobilita' dei ricercatori verso le imprese e stimolando la creazione di un reale mercato regionale della conoscenza;
e) contribuire all'innalzamento della qualita' dell'attuale sistema educativo dell'istruzione e della formazione programmando specifici percorsi in grado di evolvere assieme ai mutamenti del sistema produttivo;
f) favorire la qualificazione e la formazione di risorse umane aumentando l'attrattivita' del sistema dell'innovazione del Veneto nei confronti di studenti e ricercatori italiani, europei ed extraeuropei, con particolare riguardo ai ricercatori italiani operanti all'estero, aumentando altresi' la consapevolezza sociale del ruolo dei ricercatori;
g) promuovere e sostenere azioni di ricerca e di innovazione che prevedano la realizzazione di iniziative di formazione con metodologie e approcci innovativi, attraverso l'utilizzo integrato degli strumenti di agevolazione regionali e comunitari;
h) collegare il sistema produttivo regionale al sistema comunitario e internazionale di ricerca e innovazione attirando nuove competenze imprenditoriali e promuovendo la cooperazione internazionale ed interregionale nelle materie oggetto della presente legge;
i) semplificare l'azione amministrativa ed ottimizzare l'intervento pubblico nel coordinamento del sistema regionale dell'innovazione al fine di rendere complementari i progetti di ricerca privata e pubblica entro un quadro di competitivita' del sistema economico regionale;
l) cofinanziare, in compartecipazione con il sistema produttivo veneto, corsi e programmi di ricerca scientifica ed applicata a rilevante impatto per il sistema produttivo regionale, attivati dalle universita' degli studi del Veneto e da istituzioni di ricerca, individuando specifici strumenti di incentivazione per le attivita' di ricerca promosse e condotte da studenti e giovani ricercatori;
m) partecipare ad accordi di programma tra Ministero dell'universita' e della ricerca, universita' degli studi del Veneto, enti pubblici ed enti privati;
n) promuovere la costituzione, anche mediante convenzioni o forme di partecipazione, di consorzi o fondazioni, che si propongono di favorire l'accesso delle imprese, singole o associate, alle attivita' e alle strutture di ricerca regionali, nazionali ed internazionali, nonche' la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica a favore delle imprese medesime.
Art. 3.
O g g e t t o
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Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'Art. 2 la Regione promuove e finanzia le attivita' di seguito indicate, come definite nell'allegato A della presente legge:
a) ricerca industriale;
b) sviluppo sperimentale;
c) ricerca cooperativa;
d) ricerca collettiva;
e) innovazione del processo;
f) innovazione organizzativa;
g) trasferimento tecnologico;
h) processi di innovazione;
i) filiere dell'innovazione;
l) iniziative tecnologiche congiunte;
m) poli d'innovazione.
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L'allegato A e' aggiornato con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
Art. 4.
Sistema regionale dell'innovazione
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Sono soggetti del sistema regionale dell'innovazione:
a) la Regione, le province, gli enti dipendenti o strumentali e le societa' partecipate;
b) le universita' degli studi;
c) le organizzazioni economiche e sociali di categoria maggiormente rappresentative su base regionale;
d) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro aziende speciali;
e) le strutture regionali del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
f) le direzioni regionali del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca;
g) le istituzioni bancarie.
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Al sistema di cui al comma 1 concorrono, inoltre, tutti i soggetti, pubblici e privati, singoli o associati, aventi una stabile organizzazione sul territorio regionale, che promuovono la realizzazione di azioni e progetti per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione.
Capo II
Disposizioni organizzativeArt. 5. Comitato di indirizzo regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione
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E' istituito il Comitato di indirizzo regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione con funzioni consultive, costituito con provvedimento della giunta regionale.
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Il Comitato esprime parere sulle proposte di deliberazione di competenza della giunta regionale relative:
a) all'elaborazione e alla revisione del Piano strategico regionale di cui all'Art. 11;
b) all'aggiornamento, integrazione e coordinamento degli altri strumenti di intervento in materia di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione in ambito regionale;
c) alla programmazione di altre iniziative di coordinamento tra i soggetti operanti nel campo della ricerca e dello sviluppo, al fine di promuovere l'integrazione tra i soggetti del sistema regionale dell'innovazione.
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Il Comitato, inoltre, procede alla valutazione di efficacia della presente legge sul...
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