LEGGE REGIONALE 18 Maggio 2007, n. 9 - Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell''innovazione nel sistema produttivo regionale.

Capo I
Disposizioni generali

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 47 del

22 maggio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione del Veneto, ai sensi dell'Art. 117, comma terzo della Costituzione, al fine di garantire la crescita economica e lo sviluppo sostenibile del modello socio-economico regionale:

    a) favorisce l'innovazione ed il trasferimento delle conoscenze, sostenendo e coordinando la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico;

    b) favorisce la interazione fra saperi ed il loro utilizzo per lo sviluppo economico e sociale ed il miglioramento della qualita' della vita;

    c) promuove la tutela, la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca di base ed applicata al sistema produttivo, mettendo in rete le universita' degli studi del Veneto, le istituzioni di ricerca, l'impresa veneta e altri soggetti operanti sul territorio regionale;

    d) facilita la brevettazione e il trasferimento alle imprese dei risultati della ricerca universitaria.

    Art. 2.

    O b i e t t i v i

  2. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'Art. 1, la programmazione regionale e' diretta al consolidamento ed alla promozione del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione per il tramite di mirate azioni di coordinamento e di messa in rete degli attori allo scopo di:

    a) fare del sistema regionale veneto un centro di competenza per i progetti di ricerca per l'attivita' di innovazione, elevando il tasso complessivo degli investimenti in ricerca e sviluppo, promuovendo la conoscenza come fattore di crescita sostenibile e stimolando l'innovazione come processo sociale e non meramente tecnologico;

    b) aumentare la competitivita' del sistema produttivo regionale rivitalizzando le competenze presenti sul territorio attraverso la definizione e messa in atto di nuove politiche di sviluppo, in particolare a favore delle piccole e medie imprese (PMI), e integrando i settori tradizionali con i settori ad alta tecnologia e ad alto contenuto di conoscenza;

    c) rafforzare la base scientifica e le capacita' di ricerca del sistema regionale, valorizzandone le competenze e le strutture, incrementando la ricerca applicata e di base e favorendo l'interazione tra i soggetti territoriali preposti ad attivita' di ricerca ed innovazione;

    d) stimolare lo sviluppo tecnologico aumentando la collaborazione tra imprese e istituzioni di ricerca, agevolando l'applicazione industriale ed il trasferimento tecnologico, favorendo la mobilita' dei ricercatori verso le imprese e stimolando la creazione di un reale mercato regionale della conoscenza;

    e) contribuire all'innalzamento della qualita' dell'attuale sistema educativo dell'istruzione e della formazione programmando specifici percorsi in grado di evolvere assieme ai mutamenti del sistema produttivo;

    f) favorire la qualificazione e la formazione di risorse umane aumentando l'attrattivita' del sistema dell'innovazione del Veneto nei confronti di studenti e ricercatori italiani, europei ed extraeuropei, con particolare riguardo ai ricercatori italiani operanti all'estero, aumentando altresi' la consapevolezza sociale del ruolo dei ricercatori;

    g) promuovere e sostenere azioni di ricerca e di innovazione che prevedano la realizzazione di iniziative di formazione con metodologie e approcci innovativi, attraverso l'utilizzo integrato degli strumenti di agevolazione regionali e comunitari;

    h) collegare il sistema produttivo regionale al sistema comunitario e internazionale di ricerca e innovazione attirando nuove competenze imprenditoriali e promuovendo la cooperazione internazionale ed interregionale nelle materie oggetto della presente legge;

    i) semplificare l'azione amministrativa ed ottimizzare l'intervento pubblico nel coordinamento del sistema regionale dell'innovazione al fine di rendere complementari i progetti di ricerca privata e pubblica entro un quadro di competitivita' del sistema economico regionale;

    l) cofinanziare, in compartecipazione con il sistema produttivo veneto, corsi e programmi di ricerca scientifica ed applicata a rilevante impatto per il sistema produttivo regionale, attivati dalle universita' degli studi del Veneto e da istituzioni di ricerca, individuando specifici strumenti di incentivazione per le attivita' di ricerca promosse e condotte da studenti e giovani ricercatori;

    m) partecipare ad accordi di programma tra Ministero dell'universita' e della ricerca, universita' degli studi del Veneto, enti pubblici ed enti privati;

    n) promuovere la costituzione, anche mediante convenzioni o forme di partecipazione, di consorzi o fondazioni, che si propongono di favorire l'accesso delle imprese, singole o associate, alle attivita' e alle strutture di ricerca regionali, nazionali ed internazionali, nonche' la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica a favore delle imprese medesime.

    Art. 3.

    O g g e t t o

  3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'Art. 2 la Regione promuove e finanzia le attivita' di seguito indicate, come definite nell'allegato A della presente legge:

    a) ricerca industriale;

    b) sviluppo sperimentale;

    c) ricerca cooperativa;

    d) ricerca collettiva;

    e) innovazione del processo;

    f) innovazione organizzativa;

    g) trasferimento tecnologico;

    h) processi di innovazione;

    i) filiere dell'innovazione;

    l) iniziative tecnologiche congiunte;

    m) poli d'innovazione.

  4. L'allegato A e' aggiornato con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

    Art. 4.

    Sistema regionale dell'innovazione

  5. Sono soggetti del sistema regionale dell'innovazione:

    a) la Regione, le province, gli enti dipendenti o strumentali e le societa' partecipate;

    b) le universita' degli studi;

    c) le organizzazioni economiche e sociali di categoria maggiormente rappresentative su base regionale;

    d) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro aziende speciali;

    e) le strutture regionali del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

    f) le direzioni regionali del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca;

    g) le istituzioni bancarie.

  6. Al sistema di cui al comma 1 concorrono, inoltre, tutti i soggetti, pubblici e privati, singoli o associati, aventi una stabile organizzazione sul territorio regionale, che promuovono la realizzazione di azioni e progetti per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione.

    Capo II
    Disposizioni organizzative

    Art. 5. Comitato di indirizzo regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

  7. E' istituito il Comitato di indirizzo regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione con funzioni consultive, costituito con provvedimento della giunta regionale.

  8. Il Comitato esprime parere sulle proposte di deliberazione di competenza della giunta regionale relative:

    a) all'elaborazione e alla revisione del Piano strategico regionale di cui all'Art. 11;

    b) all'aggiornamento, integrazione e coordinamento degli altri strumenti di intervento in materia di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione in ambito regionale;

    c) alla programmazione di altre iniziative di coordinamento tra i soggetti operanti nel campo della ricerca e dello sviluppo, al fine di promuovere l'integrazione tra i soggetti del sistema regionale dell'innovazione.

  9. Il Comitato, inoltre, procede alla valutazione di efficacia della presente legge sul...

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