LEGGE REGIONALE 2 Maggio 2007, n. 11 - Modificazioni della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13 (Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 20 del 9

maggio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1. Modificazioni dell'Art. 3 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13

  1. L'Art. 3 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13 (Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione) e' sostituito dal seguente:

    "Art. 3. Norme regolamentari regionali - 1. Per l'attuazione della presente legge la giunta regionale adotta i seguenti regolamenti:

    a) regolamento per gli impianti di distribuzione di carburanti situati lungo la rete non autostradale volto a disciplinare i seguenti aspetti:

    1) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, ivi compresa l'ipotesi di domande concorrenti, nonche' per la loro sospensione, decadenza e revoca, applicando il principio di semplificazione amministrativa;

    2) la disciplina delle modifiche e delle distanze tra impianti;

    3) la determinazione delle superfici minime degli impianti;

    4) la disciplina delle fattispecie di incompatibilita' degli impianti esistenti;

    5) la disciplina del procedimento per la rilocalizzazione da parte dei comuni degli impianti incompatibili;

    6) la disciplina del collaudo degli impianti e delle modifiche non soggette a collaudo;

    7) i criteri per la disciplina del rilascio delle attestazioni comunali per il prelievo di carburante presso distributori automatici;

    8) le limitazioni al rilascio delle autorizzazioni degli impianti pubblici per uso natanti e aeromobili;

    9) la disciplina degli orari di apertura, dei turni di riposo, delle ferie, delle esenzioni e del servizio notturno;

    10) le modalita' di trasmissione alla Regione, da parte dei comuni, dei dati relativi alla rete dei distributori di carburante;

    11) la fissazione delle condizioni alte a qualificare gli impianti di pubblica utilita';

    12) la definizione dei criteri e dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni comunali relative agli impianti ad uso privato e per le verifiche di idoneita' tecnica;

    b) regolamento per gli impianti di distribuzione di carburanti situati lungo la rete autostradale e i raccordi autostradali di cui all'Art. 5, comma 1-bis.".

    Art. 2.

    Inserimento del Titolo I BIS nella legge regionale n. 13/2003

  2. Dopo l'Art. 4 della legge regionale n. 13/2003 e' inserito il seguente Titolo:

    Titolo I BIS.
    IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI SITUATI LUNGO LA RETE
    AUTOSTRADALE ED I RACCORDI AUTOSTRADALI


    Art. 3.

    Integrazione all'Art. 5 della legge regionale n. 13/2003

  3. Dopo il comma 1 dell'Art. 5 della legge regionale n. 13/2003 e' aggiunto il seguente:

    "1-bis. Il regolamento regionale per l'installazione...

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