LEGGE REGIONALE 2 Maggio 2007, n. 11 - Modificazioni della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13 (Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione).
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 20 del 9
maggio 2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge:
Art. 1. Modificazioni dell'Art. 3 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13
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L'Art. 3 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13 (Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione) e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. Norme regolamentari regionali - 1. Per l'attuazione della presente legge la giunta regionale adotta i seguenti regolamenti:
a) regolamento per gli impianti di distribuzione di carburanti situati lungo la rete non autostradale volto a disciplinare i seguenti aspetti:
1) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, ivi compresa l'ipotesi di domande concorrenti, nonche' per la loro sospensione, decadenza e revoca, applicando il principio di semplificazione amministrativa;
2) la disciplina delle modifiche e delle distanze tra impianti;
3) la determinazione delle superfici minime degli impianti;
4) la disciplina delle fattispecie di incompatibilita' degli impianti esistenti;
5) la disciplina del procedimento per la rilocalizzazione da parte dei comuni degli impianti incompatibili;
6) la disciplina del collaudo degli impianti e delle modifiche non soggette a collaudo;
7) i criteri per la disciplina del rilascio delle attestazioni comunali per il prelievo di carburante presso distributori automatici;
8) le limitazioni al rilascio delle autorizzazioni degli impianti pubblici per uso natanti e aeromobili;
9) la disciplina degli orari di apertura, dei turni di riposo, delle ferie, delle esenzioni e del servizio notturno;
10) le modalita' di trasmissione alla Regione, da parte dei comuni, dei dati relativi alla rete dei distributori di carburante;
11) la fissazione delle condizioni alte a qualificare gli impianti di pubblica utilita';
12) la definizione dei criteri e dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni comunali relative agli impianti ad uso privato e per le verifiche di idoneita' tecnica;
b) regolamento per gli impianti di distribuzione di carburanti situati lungo la rete autostradale e i raccordi autostradali di cui all'Art. 5, comma 1-bis.".
Art. 2.
Inserimento del Titolo I BIS nella legge regionale n. 13/2003
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Dopo l'Art. 4 della legge regionale n. 13/2003 e' inserito il seguente Titolo:
Titolo I BIS.
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI SITUATI LUNGO LA RETE
AUTOSTRADALE ED I RACCORDI AUTOSTRADALI
Art. 3.
Integrazione all'Art. 5 della legge regionale n. 13/2003
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Dopo il comma 1 dell'Art. 5 della legge regionale n. 13/2003 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Il regolamento regionale per l'installazione...
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