Ordinanza emessa il 3 ottobre 2006 dalla Commissione tributaria regionale del Lazio - Roma sul ricorso proposto da Agenzia delle entrate - Ufficio di Roma contro Fazzone Cristina Contenzioso tributario - Definizione agevolata di lite fiscale pendente in grado di appello - Diniego opposto dall'amministrazione finanziaria - Impugnazione - Competen...

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 3025/04, depositato il 9 giugno 2004, avverso la sentenza n. 600/39/2002, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma contro Agenzia Entrate - Ufficio Roma 6, proposto dal ricorrente Fazzone Cristina, via Dora Riparia, 48 - 00040 Pomezia (RM), difesa da dott. Scaramuzzino Maria Caterina, via Eusebio Chini, 11 - 00147 Roma.

Atti impugnati: cartella di pagamento n. 097200003518894-14 I.V.A. 1989.

Con ricorso diretto alla Commissione tributaria provinciale di Roma, il contribuente in oggetto indicato, impugnava la cartella esattoriale emessa dall'Agenzia delle Entrate Roma 6 e notificata il 1° marzo 2001. La cartella conteneva l'iscrizione a ruolo per l'anno 1989 dell'imposta IVA oltre interessi e sanzioni. Sosteneva, il contribuente, l'illegittimita' dell'atto impugnato per difetto di motivazione, per decadenza e prescrizione della pretesa erariale, richiamando l'ex art. 57 del d.P.R. n. 6233/1972 ed una sentenza della Cassazione del 2000 in cui veniva ribadito che il termine di prescrizione era quello quinquennale e non anche quello ordinario decennale previsto dall'art. 2946 del c.c. Chiedeva l'annullamento della cartella, la sospensione e la pubblica udienza.

L'Agenzia, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio, perche' non erano ancora scaduti i termini per l'emissione della cartella esattoriale facendo essa riferimento alla dichiarazione presentata nel marzo 1989.

La adita Commissione a scioglimento della riserva, in data 14 novembre 2002, accolse il ricorso compensando le spese di giudizio.

Con tempestivo atto di appello, l'Agenzia delle Entrate, censura la sentenza emessa sostenendo preliminarmente che, l'avviso di liquidazione emesso dal concessionario delegato alla riscossione dei tributi e' perfettamente motivato e riporta esattamente l'imposta che il contribuente non ha versato al momento della presentazione della dichiarazione. Relativamente ai termini di prescrizione e decadenza invocati dal contribuente, e recepiti acriticamente dai Giudici di prime cure, osserva che l'art. 6 del d.lgs. n. 46/1999 ha modificato, per espressa previsione dell'art. 23 dello stesso decreto legislativo, l'assetto normativo preesistente soltanto per quanto riguarda l'IVA alla quale, in precedenza, si applicava la prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 del c.c. e per tutti gli altri tributi ha...

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