Ordinanza emessa il 20 febbraio 2007 dal tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna Sezione di Parma sul ricorso proposto da Rizzo Benedetto contro Provincia di Reggio Emilia ed altra Fallimento e procedure concorsuali - Normativa anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006 - Soggetti iscritti nel registro dei falliti - Automatico assoggettame...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 192 del 2006 proposto da Rizzo Benedetto, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Picotti, dall'avv. Stefano Marcolini e dall'avv. Giorgio Pagliari, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Parma, borgo Antini n. 3;

Contro la Provincia di Reggio Emilia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Coli ed elettivamente domiciliata in Parma, borgo Tommasini n. 20, presso lo studio dell'avv. Mario Ramis e nei confronti di Vaccari Arianna, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Cugurra e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Parma, via Mistrali n. 4, per l'annullamento della determinazione n. 382 del 9 maggio 2006, a firma del dirigente dell'Area Welfare Locale della Provincia di Reggio Emilia, con cui il ricorrente e' stato escluso dalla graduatoria del concorso pubblico per il conferimento di due sedi farmaceutiche; degli atti presupposti, preordinati, consequenziali o comunque connessi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Reggio Emilia e di Vaccari Arianna;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il dott. Italo Caso;

Uditi alla pubblica udienza del 6 febbraio 2007 l'avv. Pagliari per il richiedente, l'avv. Gnoni - in sostituzione dell'avv. Coli - per l'Amministrazione provinciale e l'avv. Molinari - in sostituzione dell'avv. Cugurra - per la controinteressata.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

F a t t o

Riferisce il ricorrente che con determinazione dirigenziale n. 494 del 20 maggio 2003 la Provincia di Reggio Emilia bandiva un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due sedi farmaceutiche disponibili in ambito provinciale; che, presentata regolare domanda di partecipazione e sottoposto alle relative prove, egli veniva infine collocato alla seconda posizione della graduatoria di merito; che, una volta provveduto alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione al concorso, l'amministrazione provinciale accertava presso il Tribunale di Termini Imprese che l'interessato era stato dichiarato fallito con sentenza risalente al 1986 e che era tuttora iscritto nel pubblico registro dei falliti; che, in ragione di cio', gli veniva comunicato l'avvio del procedimento per l'estromissione dal concorso (v. nota del 28 novembre 2005); che, acquisita una memoria difensiva del ricorrente, l'amministrazione si pronunciava per la sua esclusione dalla graduatoria finale (v. determinazione n. 382 del 9 maggio 2006, a firma del dirigente dell'Area Welfare Locale).

Avverso tali determinazioni ha proposto impugnativa il Rizzo, deducendo:

1) Premessa: quadro normativo interno ed internazionale.

Il pubblico registro dei falliti, previsto dall'art. 50 della legge fallimentare, e' stato soppresso con decorrenza 16 gennaio 2006 (v. art. 47 del d.lgs. n. 12 del 2006), onde da questa data e' venuta formalmente meno una preclusione legale al godimento dei diritti civili - preclusione cui ha inteso far riferimento l'amministrazione provinciale nell'escludere il ricorrente dal concorso. Ma gia' in precedenza quella normativa era stata ritenuta in contrasto con varie disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, cosi' come la Corte europea ha piu' volte accertato.

2) Eccesso di potere per violazione dei principi di affidamento e di buona fede del ricorrente, nonche' contraddittorieta', insufficienza e mancanza di motivazione sul punto.

Nonostante l'iscrizione nel registro dei falliti il ricorrente ha continuato per decenni a svolgere la sua attivita' di farmacista, essendo stato per alcuni anni anche titolare di una farmacia. Egli, pertanto, ha in buona fede maturato la convinzione di essere nel pieno possesso dei diritti civili, tanto da non richiedere mai la "riabilitazione", cui avrebbe avuto pieno titolo; e che sia in buona fede lo dimostra anche la circostanza che, in sede di domanda di ammissione al concorso, aveva dichiarato di essere a suo tempo incorso in una pronuncia di fallimento. La stessa amministrazione, del resto, gli ha consentito di effettuare le prove d'esame, nonostante quella dichiarazione, e solo all'esito del concorso gli ha opposto la causa di preclusione legata alla perdurante iscrizione nel registro dei falliti. Risulta insomma ingiustificatamente ignorato l'affidamento prodottosi in capo al candidato quanto al possesso dei requisiti di partecipazione al concorso.

3) Violazione dei principi di imparzialita' e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. ed eccesso di potere per contraddittorieta' e per illegittimita' dell'esercizio del potere di annullamento in autotutela, in specie per carenza di motivazione in ordine all'attualita' dell'interesse pubblico perseguito.

L'amministrazione ha omesso di indicare le concrete e attuali ragioni di pubblico interesse che inducessero a prescindere dall'affidamento vantato dal ricorrente; e cio' tanto piu' che, nelle more del procedimento, e' venuta meno la preclusione ex lege, determinandosi un'automatica generale riabilitazione dei soggetti fino ad allora iscritti nel registro dei falliti. Inoltre, essendo la modifica normativa intervenuta quando la procedura concorsuale non era ancora conclusa, se ne sarebbe dovuto tenere pienamente conto, in ossequio al canone tempus regit actionem.

4) Violazione dell'art. 9 del d.lgs. C.p.S. n. 233/46. Incompetenza. Eccesso di potere per sviamento e straripamento.

A fondamento dell'atto impugnato e' la considerazione che, in quanto iscritto nel registro dei falliti, il ricorrente non e' nel pieno godimento dei diritti civili, cosi' come richiesto dall'art. 9 del d.lgs. C.p.S. n. 233 del 1946. Sennonche' la norma invocata non e' applicabile al caso di specie, perche' - pur riferita all'iscrizione all'albo per le professioni sanitarie - essa si indirizza esclusivamente ai Consigli direttivi degli ordini professionali. Peraltro il ricorrente e' tuttora iscritto al proprio albo professionale, sicche' egli e' nel pieno godimento dei diritti civili.

5) Violazione dell'art. 4, comma 2, della legge n. 362/1991 (e/o dell'art. 9 del d.lgs. C.p.S. n. 233/1946). Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990; insufficienza e contraddittorieta' della motivazione. Eccesso di potere per errore nei presupposti e per ingiustizia manifesta. In subordine: questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge n. 362/1991 (e/o dell'art. 9 del d.lgs. C.p.S. n. 233/1946) per contrarieta' con gli artt. 2, 3 e 41 Cost., nonche' con gli artt. 10, 11 e 117 Cost.

A fondamento dell'esclusione del ricorrente l'amministrazione avrebbe dovuto semmai porre l'art. 4, comma 2, della legge n. 362 del 1991 - che, nel disciplinare le procedure concorsuali per il conferimento di sedi farmaceutiche, richiede ai candidati il godimento dei diritti civili e politici -, ma una tale prescrizione e' essenzialmente volta a garantire la professionalita' dei candidati medesimi, onde risulta del tutto ingiustificata una misura espulsiva che colpisce un soggetto da anni ininterrottamente impegnato nell'esercizio della professione di farmacista e che ha anche brillantemente superato il concorso. Va poi considerato che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha censurato l'automatismo delle incapacita' legali derivanti dall'iscrizione nel registro dei falliti e che, se anche le norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e le pronunce della Corte europea non hanno efficacia diretta nell'ordinamento interno, tuttavia non ne scaturisce solo una responsabilita' di tipo internazionale per lo Stato, tenuto conto sia...

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