LEGGE REGIONALE 19 Marzo 2007, n. 14 - Istituzione del piano regionale di azione ambientale.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 6 del 28 marzo 2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Oggetto della legge
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La presente legge istituisce il piano regionale di azione ambientale (PRAA) e ne definisce l'ambito di intervento ed i contenuti.
Art. 2.
Piano regionale di azione ambientale
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Il PRAA costituisce attuazione del piano regionale di sviluppo di cui all'Art. 6 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), e persegue le finalita' di tutela, valorizzazione e conservazione delle risorse ambientali in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile.
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Il PRAA ha carattere di piano intersettoriale ai sensi dell'Art. 10 della legge regionale n. 49/1999 ed e' coordinato ed integrato con il piano di indirizzo territoriale di cui all'Art. 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), contribuendo a determinarne gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni progettuali strategiche.
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Il PRAA dispone per un periodo corrispondente a quello del programma regionale di sviluppo (PRS), ha durata fino ai sei mesi successivi all'approvazione del nuovo PRS e puo' essere aggiornato annualmente.
Art. 3.
Contenuti del PRAA
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Il PRAA, nell'ambito delle competenze legislative e amministrative riconosciute alle regioni dagli articoli 117 e 118 della Costituzione e dalla normativa comunitaria e statale, delinea le strategie di attuazione delle politiche regionali ambientali realizzando in particolare l'integrazione ed il coordinamento dei seguenti settori di intervento:
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emissioni in atmosfera e prevenzione dagli inquinamenti;
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difesa del suolo e risorse idriche;
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rischio sismico;
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aziende a rischio di incidente rilevante;
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aree protette e biodiversita';
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rifiuti e bonifiche dei siti inquinati;
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energia e miniere.
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Ai fini di cui al comma 1, il PRAA:
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definisce il quadro conoscitivo relativo allo stato dell'ambiente;
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detta indirizzi a cui i piani e gli atti di programmazione di settore debbono attenersi, provvedendo in particolare alla individuazione di aree di azione prioritaria e dei relativi macro-obiettivi, anche in riferimento alle emissioni clima alteranti e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Protocollo di Kyoto;
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determina la finalizzazione e l'allocazione delle risorse disponibili tra le diverse aree di azione prioritaria e tra i...
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