LEGGE REGIONALE 19 Marzo 2007, n. 14 - Istituzione del piano regionale di azione ambientale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 6 del 28 marzo 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

  1. La presente legge istituisce il piano regionale di azione ambientale (PRAA) e ne definisce l'ambito di intervento ed i contenuti.

    Art. 2.

    Piano regionale di azione ambientale

  2. Il PRAA costituisce attuazione del piano regionale di sviluppo di cui all'Art. 6 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), e persegue le finalita' di tutela, valorizzazione e conservazione delle risorse ambientali in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile.

  3. Il PRAA ha carattere di piano intersettoriale ai sensi dell'Art. 10 della legge regionale n. 49/1999 ed e' coordinato ed integrato con il piano di indirizzo territoriale di cui all'Art. 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), contribuendo a determinarne gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni progettuali strategiche.

  4. Il PRAA dispone per un periodo corrispondente a quello del programma regionale di sviluppo (PRS), ha durata fino ai sei mesi successivi all'approvazione del nuovo PRS e puo' essere aggiornato annualmente.

    Art. 3.

    Contenuti del PRAA

  5. Il PRAA, nell'ambito delle competenze legislative e amministrative riconosciute alle regioni dagli articoli 117 e 118 della Costituzione e dalla normativa comunitaria e statale, delinea le strategie di attuazione delle politiche regionali ambientali realizzando in particolare l'integrazione ed il coordinamento dei seguenti settori di intervento:

    1. emissioni in atmosfera e prevenzione dagli inquinamenti;

    2. difesa del suolo e risorse idriche;

    3. rischio sismico;

    4. aziende a rischio di incidente rilevante;

    5. aree protette e biodiversita';

    6. rifiuti e bonifiche dei siti inquinati;

    7. energia e miniere.

  6. Ai fini di cui al comma 1, il PRAA:

    1. definisce il quadro conoscitivo relativo allo stato dell'ambiente;

    2. detta indirizzi a cui i piani e gli atti di programmazione di settore debbono attenersi, provvedendo in particolare alla individuazione di aree di azione prioritaria e dei relativi macro-obiettivi, anche in riferimento alle emissioni clima alteranti e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Protocollo di Kyoto;

    3. determina la finalizzazione e l'allocazione delle risorse disponibili tra le diverse aree di azione prioritaria e tra i...

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