LEGGE REGIONALE 4 Aprile 2007, n. 19 - Modifica della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio').
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 dell'11 aprile 2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Sostituzione dell'Art. 34 della legge regionale n. 3/1994
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L'Art. 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), e' sostituito dal seguente:
"Art. 34. (Cattura e gestione dei richiami vivi e appostamenti). - 1. La detenzione di uccelli di cattura, ai fini di richiamo, e' consentita solo per le seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio.
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Ogni cacciatore puo' detenere un numero massimo complessivo di dieci uccelli di cattura. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva da appostamento fisso possono detenere complessivamente fino a quaranta uccelli di cattura con il limite massimo di dieci per ognuna delle specie di cui al comma 1.
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E' vietato l'uso di richiami che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato.
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Entro il 31 agosto 2007 le province provvedono a distribuire ai cacciatori toscani anelli inamovibili e numerati, forniti dalla competente struttura della giunta regionale, da apporre agli uccelli da richiamo legittimamente detenuti e che non siano gia' identificati mediante anello FOI o altro anello inamovibile e numerato riconosciuto dalla provincia per i richiami di allevamento. Per la legittima detenzione fa fede, per i richiami di cattura, la documentazione esistente presso la provincia e, per i richiami di allevamento, la documentazione propria del cacciatore.
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I dati riguardanti gli uccelli di cattura relativi alla specie, alla data della cessione, al numero identificativo. al proprietario e tutte le successive variazioni devono essere riportati a cura delle province in un apposito sistema informativo regionale, secondo le modalita' definite dalla competente struttura della giunta regionale. In fase di prima applicazione i soggetti abilitati all'inserimento dei dati sono individuati dalla competente struttura della giunta regionale.
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Le province autorizzano gli appostamenti fissi secondo le norme del decreto...
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