LEGGE REGIONALE 4 Aprile 2007, n. 20 - Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 dell'11 aprile 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

I s t i t u z i o n e

  1. E' istituita presso il consiglio regionale, ai sensi dell'Art. 61 dello statuto regionale, la Conferenza permanente delle autonomie sociali, di seguito denominata conferenza.

  2. La Conferenza permanente delle autonomie sociali e' organismo espressivo della sussidiarieta' sociale nella Regione.

    Art. 2.

    C o m p o s i z i o n e

    1. La conferenza e' composta da:

    a) sette rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e culturale;

    b) sette rappresentanti delle organizzazioni di volontariato;

    e) tre rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori e utenti;

    d) tre rappresentanti delle cooperative sociali;

    e) tre rappresentanti di imprese sociali;

    f) due rappresentanti delle associazioni delle cooperative sociali;

    g) due rappresentanti delle associazioni delle imprese sociali, ove costituite;

    h) due rappresentanti delle fondazione operanti in modo prevalente nel settore sociale;

    i) due rappresentanti delle associazioni operanti in modo prevalente nel settore sociale non ricomprese nelle lettere a), b) ed l);

    l) due rappresentanti delle associazioni dei disabili.

  3. La conferenza puo' deliberare di far partecipare al le proprie riunioni, con diritto di parola, un massimo di tre esperti altamente qualificati nelle materie di interesse della conferenza stessa.

    Art. 3.

    Nomina dei componenti

  4. Per le rappresentanze di cui all'Art. 2, comma 1, lettere a), b), c), e d), il presidente del consiglio regionale, all'inizio di ogni legislatura, entro trenta giorni dalla prima seduta del consiglio regionale, invita tutte le associazioni, le cooperative e gli altri organismi iscritti negli albi di cui, rispettivamente:

    a) all'Art. 3 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica all'Art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 "Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunita': riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati");

    b) all'Art. 4 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle istituzioni di volontariato);

    e) all'Art. 3 della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 1 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti);

    d) all'Art. 3 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale); a presentare, entro novanta giorni, un proprio candidato a far parte della Conferenza.

  5. Per la rappresentanza delle imprese sociali di cui all'Art. 2, comma 1, lettera e), fino alla costituzione del registro delle imprese sociali di cui all'Art. 5 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118), si applica la procedura di cui al comma 3. Successivamente alla costituzione di tale registro, si applica la procedura di cui al comma 1.

  6. Per le rappresentanze di associazioni ed organismi di cui all'Art. 2, per i quali non esiste o non e' stato ancora istituito un albo, registro, elenco o analogo strumento regionale di iscrizione, il presidente del consiglio regionale, all'inizio di ogni legislatura, entro trenta giorni dalla prima seduta del consiglio regionale, pubblica nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana un avviso per la costituzione o l'aggiornamento di un apposito elenco regionale per ognuna delle categorie interessate, in cui si possono iscrivere, entro il...

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