LEGGE REGIONALE 23 Aprile 2007, n. 25 - Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 2 maggio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'Art. 19 della legge regionale n. 16/1999

  1. La lettera f) del comma 5 dell'Art. 19 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei), e' sostituita dalla seguente:

    "f) collaborazione con le strutture sanitarie per la consulenza relativa all'individuazione di specie fungine in caso di intossicazione da funghi. A tal fine la giunta regionale emana direttive alle aziende U.S.L. per l'organizzazione, in particolari periodi dell'anno e per particolari aree territoriali strettamente connessi alla raccolta dei funghi, di servizi di continuita' assistenziale in ordine all'attivita' di consulenza per le intossicazioni.".

    Art. 2.

    Modifiche all'Art. 21 della legge regionale n. 16/1999

  2. Dopo il comma 2 dell'Art. 21 della legge regionale n. 16/1999 e' inserito il seguente:

    "2-bis. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi destinati al dettaglio e' altresi' consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e di accertata commestibilita', da parte dei micologi in possesso dell'attestato ai sensi del decreto del Ministro della sanita' 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalita' per il rilascio dell'attestato di micologo), e iscritti nell'apposito registro nazionale.".

  3. Il comma 5 dell'Art. 21 della legge regionale n. 16/1999 e' sostituito dal seguente:

    "5. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi in confezioni singole non manomissibili, e' consentita previo riconoscimento da parte dei micologi in possesso dell'attestato ai sensi del decreto ministeriale della sanita' n. 686/1996 e iscritti nell'apposito registro nazionale, che accertano la commestibilita' dei funghi e certificano singolarmente le confezioni che devono riportare in etichetta gli estremi di tale certificazione. Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificati da un micologo, e che rechino in etichetta il riferimento a tale certificazione, non necessitano dell'autorizzazione di cui al comma 1. Non e' ammesso il frazionamento di tali confezioni.

    Art. 3.

    Inserimento dell'Art. 21-bis nella legge regionale n. 16/1999

  4. Dopo l'Art. 21 della legge regionale n. 16/1999, e' inserito il seguente:

    "Art. 21-bis...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT