LEGGE REGIONALE 3 Maggio 2007, n. 27 - Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 'Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e...

Capo I
Misure di razionalizzazione delle spese per il personale
Sezione I
Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale non
dirigenziale

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 9 maggio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

O b i e t t i v i

  1. Ai fini del concorso al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica la Regione persegue il contenimento della spesa corrente e la riorganizzazione dell'amministrazione regionale attraverso un processo di revisione e riqualificazione della dotazione organica, in attuazione dei principi di semplificazione, flessibilita', produttivita' e razionalita'.

    Art. 2.

    Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

  2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'Art. 1, la Regione favorisce la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale non dirigenziale in servizio a tempo indeterminato mediante la corresponsione di un incentivo.

  3. Possono beneficiare dell'incentivo di cui al comma 1 dipendenti a tempo indeterminato che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato presso l'ente di assegnazione ed abbiano almeno cinquantasette anni di eta'.

  4. L'incentivo e' erogato ai dipendenti che presentino domanda per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, secondo quanto stabilito nella deliberazione di cui all'Art. 4, nel periodo compreso tra i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2010.

    Art. 3.

    Copertura dei posti vacanti

  5. I posti che si rendono vacanti a seguito dell'applicazione della norma dell'Art. 2 sono coperti in misura non superiore al 50 per cento senza ulteriori aggravi di spesa.

  6. Entro sessanta giorni dall'inizio di ciascun anno la giunta regionale e il Consiglio regionale approvano le rispettive nuove dotazioni organiche in base a quanto disposto al comma 1.

    Art. 4.

    Modalita' di attuazione della risoluzione e misura dell'incentivo

  7. Le modalita' di attuazione della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la misura dell'incentivo di cui all'Art. 2 sono determinate con deliberazione della giunta regionale.

  8. L'incentivo non puo' essere superiore a ventiquattro mensilita' del trattamento fisso e continuativo, comprensivo della retribuzione di posizione spettante ai titolari di posizione organizzativa percepita sulla base dei Contratti collettivi nazionali e decentrati in vigore alla data di presentazione della domanda di risoluzione del rapporto di lavoro e con esclusione del salario accessorio, ed e' calcolato prendendo come riferimento il periodo compreso tra l'eta' del dipendente al momento della cessazione dal servizio e il giorno del compimento del sessantaseiesimo anno d'eta'.

  9. L'incentivo viene erogato in due rate successive alla cessazione dal servizio facenti carico a due esercizi finanziari diversi.

    Art. 5.

    Divieti ed incompatibilita'

  10. I dipendenti che usufruiscono dell'incentivo non possono presentare istanza per il reintegro nel posto di lavoro.

  11. Durante il quinquennio successivo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro la...

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