LEGGE REGIONALE 3 Maggio 2007, n. 27 - Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 'Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e...
Capo I
Misure di razionalizzazione delle spese per il personale
Sezione I
Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale non
dirigenziale
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 9 maggio 2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
O b i e t t i v i
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Ai fini del concorso al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica la Regione persegue il contenimento della spesa corrente e la riorganizzazione dell'amministrazione regionale attraverso un processo di revisione e riqualificazione della dotazione organica, in attuazione dei principi di semplificazione, flessibilita', produttivita' e razionalita'.
Art. 2.
Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
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Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'Art. 1, la Regione favorisce la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale non dirigenziale in servizio a tempo indeterminato mediante la corresponsione di un incentivo.
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Possono beneficiare dell'incentivo di cui al comma 1 dipendenti a tempo indeterminato che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato presso l'ente di assegnazione ed abbiano almeno cinquantasette anni di eta'.
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L'incentivo e' erogato ai dipendenti che presentino domanda per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, secondo quanto stabilito nella deliberazione di cui all'Art. 4, nel periodo compreso tra i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2010.
Art. 3.
Copertura dei posti vacanti
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I posti che si rendono vacanti a seguito dell'applicazione della norma dell'Art. 2 sono coperti in misura non superiore al 50 per cento senza ulteriori aggravi di spesa.
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Entro sessanta giorni dall'inizio di ciascun anno la giunta regionale e il Consiglio regionale approvano le rispettive nuove dotazioni organiche in base a quanto disposto al comma 1.
Art. 4.
Modalita' di attuazione della risoluzione e misura dell'incentivo
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Le modalita' di attuazione della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la misura dell'incentivo di cui all'Art. 2 sono determinate con deliberazione della giunta regionale.
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L'incentivo non puo' essere superiore a ventiquattro mensilita' del trattamento fisso e continuativo, comprensivo della retribuzione di posizione spettante ai titolari di posizione organizzativa percepita sulla base dei Contratti collettivi nazionali e decentrati in vigore alla data di presentazione della domanda di risoluzione del rapporto di lavoro e con esclusione del salario accessorio, ed e' calcolato prendendo come riferimento il periodo compreso tra l'eta' del dipendente al momento della cessazione dal servizio e il giorno del compimento del sessantaseiesimo anno d'eta'.
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L'incentivo viene erogato in due rate successive alla cessazione dal servizio facenti carico a due esercizi finanziari diversi.
Art. 5.
Divieti ed incompatibilita'
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I dipendenti che usufruiscono dell'incentivo non possono presentare istanza per il reintegro nel posto di lavoro.
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Durante il quinquennio successivo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro la...
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