Ordinanza emessa il 6 ottobre 2005 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile promosso da SI.GA.L S.r.l. contro Unicredit Banca S.p.A. Societa' - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Disciplina introdotta dal legislatore...

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 21338/2004 R.G. Aff. Cont. Civ. tra SI.GA.L. S.r.l. - "Societa' Italiana Gestione Alberghi", in persona del legale rappresentante pro tempore, Umberto Italiano, rappresentato e difeso dall'avv.to Stefano Maria Russo presso il quale e' elettivamente domiciliato in Napoli, via S. Lucia n. 107, giusta procura in margine all'atto di citazione, attrice e UniCredit Banca S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti autenticata dal notaio Pietro Soriani di Milano, in data 18 febbraio 2000, rep. 216361, dagli avv. Gaetano De Simone, Antonio De Simone e M. Rosaria De Simone, presso i quali e' elettivamente domiciliata in Napoli, alla via S. Lucia n. 40, convenuta.

P r e m e s s o i n F a t t o

Con atto di citazione notificato all'UniCredit Banca S.p.A. in data 25 giungo 2004, la S.I.G.A.L. S.r.l., esponeva:

che da numerosi anni e' cliente del Credito Italiano - oggi UniCredit S.p.a. - cosi' come lo sono altre societa' facenti capo alla medesima compagine sociale;

che nel 1998, nell'ambito di una piu' complessa serie di operazioni imprenditoriali tra le societa' facenti capo alla stessa compagine sociale della Sigal ed il Credito Italiano, l'allora Responsabile Gestione Clienti Napoli Ovest del detto istituto di credito propose alla S.I.G.A.L. una tipologia di investimento attraverso la quale ancorare un contratto di mutuo a tasso variabile - stipulato nel 1997 con il Monte Paschi Siena per l'importo di 1.500.000.000 di vecchie lire - ad un ben determinato tasso di interesse.

che tale operazione fu illustrata come operazione estremamente vantaggiosa, in quanto, attraverso di essa, si andavano a tamponare i rischi scaturenti dalla variabilita' del tasso come pattuita nel surrichiamato contratto di mutuo concluso con il Monte Paschi Siena;

che fu spiegato al legale rappresentante della SI.G.AL., dott. Umberto Italiano, che in caso di oscillazioni dei tassi di interesse al di sopra di determinati parametri, il Credito Italiano si sarebbe impegnato a pagare la differenza in esubero tra il tasso di riferimento precedentemente convenuto ed il tasso effettivo alla scadenza di ogni rata del mutuo;

che l'illustrazione di tale operazione fu fatta in maniera alquanto generica, calcando molto la mano sul fatto che, grazie alla stessa, le incertezze scaturenti dalla variabilita' del tasso del sopra citato mutuo potessero trovare un favorevole controbilanciamento, in modo da stabilizzare il tasso, come se si trattasse di un mutuo a tasso fisso;

che pertanto, in data 5 maggio 1998, la Sigal stipulava con il Credito Italiano un contratto denominato "10 Year Euroswap" (doc. 1), basandosi su queste poche, ma apparentemente rassicuranti, informazioni;

che ben presto, tuttavia, emerse una situazione del tutto diversa da quella che era stata illustrata, considerato che gia' dal 1999 la Sigal vedeva addebitarsi continuamente importi sul proprio conto corrente, in forza del contratto stipulato;

che dopo vari solleciti verbali; con lettera del 30 giugno 2000 (doc. 2) la Sigal chiedeva "che ad ogni scadenza contrattuale le venga fatto recapitare lo sviluppo dei calcoli che determina gli importi a credito/debito";

che a tale richiesta il Credito Italiano non rispondeva alcunche', sicche' con successiva lettera del 20 novembre 2000 (doc. 3), la Sigal chiedeva ancora una volta i calcoli afferenti al rapporto contrattuale, e chiedeva anche copia del contratto stesso, che non le era stata mai rilasciata;

che soltanto nel gennaio del 2001 il Credito Italiano rispondeva, precisamente con lettera del 16 gennaio 2001 (doc. 4), con la quale laconicamente si limitava a asserire che "desideriamo assicurarvi di aver gia' disposto i necessari approfondimenti. Con riserva di tornare in argomento al piu' presto possibile, tramite la nostra Filiale interessata";

che considerato che il tempo passava senza che alcuna comunicazione fosse pervenuta alla Sigal, ed intanto gli addebiti sul conto corrente continuavano, la societa' contatto' direttamente la Filiale, e li' fu fatto presente che l'eventuale recesso dal contratto avrebbe comportato un esborso, a carico della Sigal, di circa 60 milioni di vecchie lire;

che in effetti, solo durante tali incontri la S.I.G.A.L. veniva a conoscenza che l'operazione portata a termine, lungi dal garantire un tasso di interesse fisso all'originario contratto di mutuo, era in realta' un'operazione di interest swap rientrante nell'ampia categoria dei cc.dd. "strumenti finanziari derivati" caratterizzati da un elevato grado di rischiosita';

che il Credito Italiano, dal canto proprio, asserendo che intercorrevano "buoni rapporti" con la attrice - cosa di cui appare legittimo dubitare a fronte di quanto fin qui narrato e di quanto accaduto successivamente - si rese disponibile a rinunciare a detta somma a condizione che essa S.I.G.A.L. sottoscrivesse un contratto per un nuovo prodotto finanziario;

che pertanto, in data 25 gennaio 2001 la Sigal sottoscriveva una dichiarazione di recesso (doc. 5), cosi' come predisposta dall'Istituto di Credito, e immediatamente dopo stipulava un nuovo contratto, denominato "Q - 3D Z.E.T.A. Swap 3009/01" (doc. 6), che - secondo le rassicurazioni degli esperti operatori del Credito Italiano - avrebbe dovuto garantire netti vantaggi operativi ed economici rispetto al precedente contratto;

che tuttavia il secondo contratto si e' manifestato ben piu' oneroso rispetto a quello che andava a sostituire;

che con lettera del 21 marzo 2002 (doc. 7), e con riferimento al secondo contratto sottoscritto, la S.I.G.A.L. chiedeva "...che ad ogni scadenza contrattuale ci venga fatto recapitare, unitamente alla contabile bancaria, lo sviluppo dei calcoli che determina gli importi a credito/debito";

che poiche' ancora una volta il Credito Italiano rispondeva in modo del tutto evasivo, asserendo, con lettera dell'11 aprile 2002, che si riservava "...di tornare in argomento appena possibile..." (doc. 8), essa istante, a mezzo di lettera del 15 maggio 2002 (doc. 9), evidenziava che "...nemmeno all'ultima scadenza ci e' stato recapitato lo sviluppo dei calcoli per la determinazione degli importi", contestando "...formalmente i conteggi ed i relativi importi addebitati in c/c del 29 gennaio 2002 e 29 aprile 2002..." e facendo espressa riserva di tutelare i propri interessi in sede legale, ed intanto, continuavano gli addebiti a carico della Sigal;

che rivoltasi al proprio legale, questi, con lettera raccomandata a.r. del 3 febbraio 2003 (doc. 11), dopo aver esposto i motivi in diritto che rendevano invalido il contratto "Q - 3D Z.E.T.A. Swap 3009/01" e riservandosi maggiori approfondimenti anche con riguardo al precedente contratto del 1998, diffidava il Credito Italiano a "non richiedere ulteriori versamenti alla societa' mia cliente che si ricolleghino al suddetto contratto di Interest Rate Swap, poiche' nullo e quindi improduttivo di qualunque effetto" e a restituire alla societa' "le somme di denaro da Voi illegittimamente richieste e...

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