Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 24 maggio 2007 (della Regione Veneto) Sanita' pubblica - Servizio sanitario nazionale - Ripiano dei disavanzi sanitari delle Regioni con efficacia retroattiva mediante subentro statale - Stanziamento di 3.000 milioni di euro per il periodo 2001-2005 - Ricorso della...

Ricorso per la Regione Veneto, in persona del presidente pro tempore della giunta regionale, autorizzato mediante deliberazione della giunta stessa n. 830 del 28 marzo 2007, rappresentata e difesa, come da procura speciale a margine del presente atto, dagli avv. prof. Mario Bertolissi del Foro di Padova, Ezio Zanon dell'Avvocatura regionale e Luigi Manzi del Foro di Roma, presso qust'ultimo domiciliata in Roma, via F. Confalonieri, n. 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale - per violazione degli artt. 3, 32, 97, 117 e 119 Cost., nonche' del principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost. e 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - delle norme contenute negli artt. 1 e 2 del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante "Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2007.

F a t t o e d i r i t t o

  1. - Con decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, il Governo ha introdotto, nell'ambito dell'ordinamento sezionale relativo alla "tutela della salute", "Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario".

    Piu' precisamente, l'esecutivo nazionale ha ritenuto - politicamente e giuridicamente - opportuno e conforme a sistema operare "in deroga" rispetto a precedenti determinazioni normative regolatrici della materia, e cio' alla scopo di "concorrere al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per il periodo 2001-2005 nei confronti delle regioni" che si impegnano ad assumere le decisioni indicate nel comma 1, lettere a) e b) dell'art. 1.

    Quel che, sul piano finanziario, implichino le accennate statuizioni normative e' presto detto: infatti - recita il comma 3 dell'art. 1 -, "per le finalita' di cui al comma 2 e' autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno 2007" (si tratta di circa 5.800 miliardi di vecchie lire). E il medesimo comma prosegue precisando che "le predette disponibilita' finanziarie sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sulla base dei debiti accumulati fino al 31 dicembre 2005, della capacita' fiscale regionale e della partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario. Nell'ambito dei predetti piani di rientro sono disciplinate le modalita' di monitoraggio e di riscontro dell'estinzione dei debiti. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze".

  2. - Dunque, posta la regola della responsabilita' finanziaria per le eccedenze di spesa, se ne prescinde, "in deroga" appunto, e si dispone circa la "regolazione debitoria" di quelle che il decreto-legge n. 23/2007 qualifica come le "Regioni interessate": interessate a fruire di una solidarieta' senza presupposti e di una sussidiarieta' verticale fuori luogo perche' premiano chi sperpera e puniscono chi bene amministra, facendo addirittura ricadere - utilizzando i proventi della fiscalita' generale - sul secondo e sulle relative collettivita' gli eccessi del primo.

    Tant'e' che la Regione Veneto - d'accordo su cio' con la Regione Lombardia - ha individuato, con singolare nitidezza, "numerosi e gravi profili di illegittimita' costituzionale", che vale la pena di richiamare nella loro letteralita':

    "il decreto-legge prevede un meccanismo di subentro statale diretto a ripianare i disavanzi sanitari delle regioni con efficacia retroattiva introducendo, di fatto, una sanatoria a favore delle regioni la cui gestione sanitaria, non improntata a criteri virtuosi, ha comportato i disavanzi ora sanati dallo Stato; in tale modo, vengono penalizzate irragionevolmente quelle regioni, come il Veneto che, al contrario hanno posto in essere tutte le misure volte a garantire il rispetto dei vincoli previsti dalla normativa statale. Viene cosi' ad essere palesemente violato il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, nonche' il principio del rispetto del buon andamento della pubblica amministrazione previsto dall'art. 97 del medesimo testo costituzionale;

    il decreto-legge, peraltro, incide pesantemente nella materia della tutela della salute attribuita dall'art. 117 della Costituzione alla competenza legislativa delle regioni con disposizioni autoapplicative che, certo, non possono configurarsi quali disposizioni di principio;

    il contenuto del decreto-legge in oggetto diretto a coprire in sanatoria i disavanzi delle regioni non virtuose, si pone in contrasto anche con l'art. 119 della Costituzione che sancisce il principio della piena responsabilita' finanziaria di cui ciascun ente deve farsi carico in relazione alle funzioni per le quali e' competente;

    infine, non si puo' non rilevare che il Governo, con il decreto-legge in esame, di fatto legittima i comportamenti meno oculati di talune regioni pregiudicando conseguentemente il fondamentale diritto alla salute sancito dall'art. 32 della Costituzione;

    in ogni caso si rileva come il comportamento del Governo sia irrispettoso del principio di leale collaborazione con le regioni atteso che nessun accordo e' stato cercato e, tanto meno raggiunto, tra tutte le regioni per giustificare l'intervento statale" (Giunta regionale, deliberazione 28 marzo 2007, n. 830, di autorizzazione a proporre ricorso).

  3. - Diversamente da quanto e' accaduto in passato, allorche' si e' discusso, prevalentemente a livello teorico e su un piano meramente descrittivo, di modelli, ritenuti piu' o meno appropriati, relativi al se e come attuare il dettato costituzionale, ora le questioni hanno assunto il carattere del confronto dialettico reale, perche' generate da fattispecie concrete che sembrano portare incorporate in se' elementari istanze di giustizia, istanze che hanno determinato a suo tempo, ad esempio, le sezioni unite della Corte di cassazione ad affermare la risarcibilita' delle lesioni degli interessi legittimi. La difesa della regione ricorda questo singolare caso proprio perche' il revirement giurisprudenziale fu provocato - come e' espressamente scritto nella sent. n. 500/1999 - dalla constatazione che "una siffatta isola di immunita' e di privilegio (...) mal si concilia con le piu' elementari esigenze di giustizia" (in Giornale di diritto amministrativo, n. 9/1999, 836).

    Del resto, e' quel che emerge dalla pura e semplice lettura - funzionale alla contestualizzazione dell'odierno giudizio - di quel che e' apparso sugli organi di informazione, sui quali si e' scritto, tra l'altro, cosi':

    "Il Lazio ha appena ricevuto un prestito statale a condizione di favore di 5,9 miliardi, piu' altri trasferimenti per 2,3 miliardi, per ripianare il debito sanitario di 10 miliardi accumulato negli ultimi anni all'insaputa dei piu', in cambio dell'ennesimo impegno a soddisfare un piano di rientro. In termini pro capite, il salvataggio del Lazio e' molto superiore a quello dell'indonesia 1): eppure non risulta che sia saltata una sola poltrona nell'amministrazione pubblica della regione.

    Ogni anno dal 1981 si celebra il rito dei disavanzi della sanita' pubblica. Il fatto piu' sorprendente di questo rito e' che, regolarmente, qualcuno si stupisca e gridi allo scandalo. Cio' che veramente dovrebbe meravigliare e' che vi siano ancora parecchie regioni virtuose la cui spesa non sfora le risorse disponibili" (cosi', Perotti, Un sistema che premia chi peggio amministra, in Il Sole 24 Ore, 14 aprile 2007).

    In disparte ogni riferimento a singole regioni, che qui non rileva, la frase finale rende ragione dei perche' la questione qui posta dalla Regione Veneto riguardi, innanzi tutto, la forma di Stato della Repubblica e, con essa, la corretta tutela e fruizione dei diritti costituzionalmente previsti e garantiti, i quali sono sinallagmaticamente legati ai doveri: per cui - si puo' dire senza timore di essere smentiti - ogni diritto trova la sua causa in uno specifico dovere, meglio ancora in un dovere adempiuto, che, nel caso in questione, coincide con il corretto adempimento, ceteris paribus, di quel che il legislatore ordinario e costituzionale hanno stabilito. E, tuttavia, cosi' non e', poiche' le regioni che hanno generato un deficit "non hanno particolari motivi demografici o epidemiologici per registrare una spesa piu' alta: sono, semplicemente, piu' inefficienti e scialacquatrici. Lungi dal costruire una forma di solidarieta' nazionale, come qualcuno afferma, ripianare i loro debiti significa quindi premiare chi amministra peggio la cosa pubblica" (ivi).

    Per questo motivo elementare, che corrisponde a una sorta di vox populi tanto e' semplice e misurabile, "l'effetto ovvio di queste pratiche e' di incentivare le violazioni future, perfino peggio di quel che accade con i condoni. Ma c'e' un secondo effetto ancora piu' pernicioso. Un sistema sanzionatorio efficace punirebbe gli amministratori locali responsabili degli sforamenti; al contrario, la pratica dei salvataggi ne fa degli eroi regionali: i politici laziali possono dire ai loro elettori di aver portato a casa 10 miliardi di euro gentilmente regalati dallo Stato" (ivi). E questo e' quel che effettivamente si pensa.

    Se queste affermazioni corrispondono al vero - come vere sono (perche' documentate e comunque provate da quel che sta accadendo proprio nel momento in cui e'...

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