Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti. Consiglio regionale - Immunita' dei consiglieri regionali per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni - Richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia e decreto di fissazione di udienza del G.I.P. del Tribunale di Venezia...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica di Venezia del 13 ottobre 2005 e del decreto di fissazione di udienza preliminare del Tribunale di Venezia, ufficio del giudice dell'udienza preliminare, del 20 ottobre 2005 nei confronti del Presidente-consigliere della Regione Veneto Giancarlo Galan per il reato di diffamazione aggravata nei confronti di Diego Gallo, promosso con ricorso della Regione Veneto notificato il 9 dicembre 2005 e il 26 febbraio 2007, depositato in cancelleria il 15 dicembre 2005 e il 1° marzo 2007, iscritto al n. 30 del registro conflitti tra enti 2005.

Udito nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2007 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

Uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Veneto.

Ritenuto in fatto

  1. - La Regione Veneto, con ricorso notificato il 9 dicembre 2005 e depositato il successivo 15 dicembre, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla Procura della Repubblica di Venezia il 13 ottobre 2005 nei confronti del dott. Giancarlo Galan e al successivo decreto di fissazione dell'udienza preliminare emesso dal Tribunale di Venezia, ufficio del giudice dell'udienza preliminare, il 20 ottobre 2005, ravvisando nei detti provvedimenti la violazione degli artt. 121, 122, quarto comma, e 123 della Costituzione.

    1.2. - La Regione premette, in fatto, che il procedimento penale che ha determinato il conflitto ha ad oggetto la querela sporta dal segretario della camera del lavoro di Venezia, Diego Gallo, nei confronti del Presidente della Regione Veneto Galan per alcune sue dichiarazioni rese agli organi di stampa.

    In particolare, riferisce la ricorrente, il Presidente della Regione con le espressioni oggetto della querela aveva inteso rispondere ad alcune affermazioni fatte dal querelante nel corso di una manifestazione di solidarieta' tenutasi a Venezia subito dopo l'attentato dell'11 settembre 2001 con la partecipazione delle piu' alte cariche civili e religiose. Nel corso di tale manifestazione, tra gli altri, prendevano la parola lo stesso Galan, che poneva l'accento sulla differenza tra una societa' civile e una societa' fondata sul fanatismo e l'integralismo, e il segretario della camera del lavoro, Diego Gallo, che invece diceva testualmente: "no al fondamentalismo religioso e al fondamentalismo di mercato, non ci sara' mai pace senza giustizia. E' crollato il mito dell'inviolabilita' della piu' grande potenza del mondo e adesso non possiamo combattere il terrorismo con eserciti fantasma. Servono forme democratiche nuove in cui i popoli possano decidere del loro destino. Finche' c'e' un Golia ci sara' sempre un Davide".

    Il Presidente della Regione in replica a tali affermazioni rilasciava le seguenti dichiarazioni all'emittente televisiva "Televenezia": "sentire un...

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