Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sicurezza pubblica - Condotta di chi distribuisce, installa o comunque consente l'uso in luogo pubblico o aperto al pubblico di apparecchi da gioco non conformi alle relative prescrizioni del TULPS - Intervenuta depenalizzazione ad opera della legge n. 266 del 2005 - Inapplicabilita' al...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), promosso con ordinanza del 27 aprile 2006 dal Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, nel procedimento penale a carico di G. A. ed altro, iscritta al n. 671 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 9 maggio 2007 il giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio penale, il Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, con ordinanza del 27 aprile 2006, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), il quale prevede che per le violazioni di cui all'art. 110, comma 9, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), commesse in data antecedente all'entrata in vigore della citata legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse;

che il rimettente premette che l'art. 1, comma 543, della legge n. 266 del 2005 ha sostituito l'art. 110, comma 9, del r.d. n. 773 del 1931, configurando quale illecito amministrativo, e non piu' quale reato, la condotta di chi distribuisce, installa o comunque consente l'uso in luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del detto regio decreto;

che, in deroga al principio di non ultrattivita' della legge penale, sancito dall'art. 2 del codice penale, l'art. 1, comma 547, della legge n. 266 del 2005 stabilisce che per le violazioni poste in essere anteriormente alla data...

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