DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 Marzo 2007, n. 12 - Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varieta'' locali di interesse agrario, zootecnico e forestale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 5 del 7 marzo 2007)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34, 42, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varieta' locali di interesse agrario, zootecnico e forestale), che prevede l'adozione di un apposito regolamento di attuazione;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 17 ottobre 2005, n. 14, adottata previa acquisizione dei pareri del Presidente del Comitato Tecnico della Programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all'Art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'Art. 42, comma 2, dello Statuto regionale;

Preso atto del parere favorevole con osservazioni espresso dalla 2ª commissione consiliare;

Vista la deliberazione della giunta regionale 27 dicembre 2005, n. 1273 con la quale e' stato approvato il regolamento di attuazione della suddetta legge regionale n. 64/2004, tenendo conto delle osservazioni della 2ª commissione consiliare;

Vista la propria nota del 3 aprile 2006 prot. n. AOOGRT/101227/120.3.7.7 con la quale il regolamento di attuazione di cui sopra e' stato notificato come aiuto di stato alla Commissione europea, ai sensi della legge regionale 29 novembre 1996, n. 91 (Notifica alla commissione U.E. delle proposte inerenti regimi di aiuti - Art. 93, par. 3 trattato istitutivo della CEE);

Vista altresi' la propria nota del 3 aprile 2006 prot. n. AOOGRT/101222/120.3.7.7 con la quale il medesimo regolamento di attuazione e' stato trasmesso al Ministero delle attivita' produttive ai fini della notifica ai sensi della direttiva 98/34/CE;

Vista la nota della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea del 25 agosto 2006 (prot. n. 8608) con la quale e' stata trasmessa la decisione C(2006)3600 del 2 agosto 2006 di approvazione da parte della Commissione europea dell'aiuto di Stato;

Vista la deliberazione della giunta regionale 26 febbraio 2007, n. 133 che approva il regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varieta' locali di interesse agrario, zootecnico e forestale), apportando modifiche, in base alle osservazioni formulate dalla Commissione europea ai sensi dell'Art. 8.2 della direttiva 98/34/CE, al precedente regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varieta' locali di interesse agrario, zootecnico e forestale), approvato con deliberazione della giunta regionale 27 dicembre 2005, n. 1273;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varieta' locali di interesse agrario, zootecnico e forestale), disciplina:

    1. modalita' e procedure per l'iscrizione ai repertori di cui all'Art. 4 della legge regionale n. 64/2004;

    2. composizione e funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche di cui all'Art. 5, comma 1, della legge regionale n. 64/2004;

    3. funzionamento della Banca regionale del germoplasma;

    4. modalita' di adesione alla rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche;

    5. modalita' di circolazione del materiale genetico di cui all'Art. 8 della legge regionale n. 64/2004;

    6. requisiti soggettivi e oggettivi per l'incarico di coltivatore custode;

    7. modalita' di iscrizione all'elenco dei coltivatori custodi di cui all'Art. 9, comma 3, della legge regionale n. 64/2004;

    8. modalita' di corresponsione di eventuali rimborsi spese per attivita' prestate dal coltivatore custode;

    9. registro regionale delle varieta' da conservazione e suo funzionamento;

    10. restrizioni quantitative di cui all'Art. 10, comma 3, della legge regionale n. 64/2004;

    11. contenuto, caratteristiche grafiche e modalita' di ottenimento e impiego del contrassegno di cui all'Art. 11 della legge regionale n. 64/2004.

  2. Le attivita' disciplinate dal presente regolamento sono gestite dall'ARSIA nell'ambito delle risorse stanziate dalla Regione con i programmi di intervento di cui all'Art. 3, comma 2, della legge regionale n. 64/2004.

    Art. 2.

    Iscrizione ai repertori regionali

  3. La proposta di iscrizione ai repertori regionali e' indirizzata all'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARSIA) e formulata sulla base del modello predisposto dall'ARSIA medesima.

  4. L'iscrizione avviene sulla base della proposta e della documentazione relativa alla risorsa da iscrivere, presentata dal proponente o acquisita dall'ARSIA, e cosi' composta:

    1. indicazione del nome ed eventuali sinonimi;

    2. relazione tecnica;

    3. relazione storica;

    4. caratterizzazione morfologica;

    5. eventuale caratterizzazione genetica;

    6. documentazione fotografica.

  5. Nell'indicazione del nome di cui al comma 2, lettera a), si tiene conto del nome storico con cui ciascuna risorsa viene tradizionalmente designata nei luoghi d'origine.

  6. La caratterizzazione morfologica di cui al comma 2, lettera d), e' predisposta secondo la metodologia definita dall'ARSIA in modo da consentire la confrontabilita' con analoghe caratterizzazioni predisposte da altri soggetti pubblici o privati a livello nazionale ed internazionale.

  7. Ai fini dell'iscrizione un campione di materiale di riproduzione o di propagazione della risorsa oggetto della proposta e' messa a disposizione dal proponente o reperita dall'ARSlA.

  8. Al completamento dell'istruttoria l'ARSIA convoca la commissione tecnico-scientifica per le risorse genetiche autoctone competente per materia, che si riunisce entro quarantacinque giorni. Insieme alla convocazione l'ARSIA invia alla commissione una copia della proposta.

  9. La commissione:

    1. esprime il parere vincolante previsto dall'Art. 5, comma 1, della legge regionale n. 64/2004;

    2. indica le modalita' di conservazione in situ ed ex situ della risorsa;

    3. valuta l'eventuale rischio di estinzione;

    4. individua il nome con cui la risorsa e' iscritta nei repertori;

    5. indica l'ambito locale in cui e' consentita la circolazione del materiale genetico della risorsa, ai sensi dell'Art. 8, comma 1, della legge regionale n. 64/2004.

  10. Il parere sulla proposta di iscrizione viene reso a maggioranza dei presenti.

  11. La commissione puo' richiedere, tramite l'ARSIA, ulteriori informazioni o documenti e puo' consultare esperti di particolari discipline prima di assumere una decisione definitiva, o altresi' richiedere a esperti o laboratori specializzati studi o analisi particolari necessari per la valutazione delle risorse proposte.

  12. L'ARSIA comunica al proponente l'esito del procedimento dando atto, in caso di non iscrizione, delle motivazioni del parere contrario della commissione.

    Art. 3.

    Commissioni tecnico-scientifiche

  13. Sono istituite le seguenti commissioni tecnico-scientifiche, nominate con decreto del competente dirigente dell'ARSIA:

    1. commissione per le risorse genetiche autoctone animali;

    2. commissione per le specie legnose da frutto;

    3. commissione per le specie erbacee;

    4. commissione per le specie ornamentali e da fiore;

    5. commissione per le specie di interesse forestale.

  14. Le commissioni restano in carica per tre anni e i componenti sono rinnovabili.

  15. I componenti che risultano assenti a tre riunioni consecutive della commissione in assenza di valide motivazioni decadono dall'incarico e la giunta regionale richiede agli enti o associazioni che avevano indicato i componenti decaduti nuove designazioni per la sostituzione degli stessi.

  16. Ai componenti delle commissioni e' riconosciuto dall'ARSIA un rimborso delle spese eventualmente sostenute per partecipare ai lavori della commissione, dietro presentazione della documentazione giustificativa.

  17. L'attivita' di segreteria organizzativa delle commissioni e' svolta dall'ARSIA.

    Art. 4.

    Composizione delle commissioni tecnico-scientifiche

  18. La commissione di cui all'Art. 3, comma 1, lettera a), e' composta da:

    1. un componente designato dall'ARSIA, con funzioni di coordinamento dei lavori;

    2. un componente designato dalla competente struttura della Regione Toscana;

    3. un rappresentante indicato congiuntamente dalle associazioni provinciali allevatori della Toscana;

    4. un rappresentante indicato congiuntamente dalle organizzazioni professionali agricole;

    5. un rappresentante indicato dal dipartimento di Scienze zootecniche dell'Universita' di Firenze;

    6. un rappresentante indicato dal dipartimento di Produzioni animali dell'Universita' di Pisa;

    7. un rappresentante indicato dal dipartimento di Agronomia e gestione dell'agroecosistema - settore Scienze zootecniche dell'Universita' di Pisa;

    8. tre rappresentanti indicati dalle facolta' di Scienze matematiche, fisiche e naturali rispettivamente dell'Universita' di Firenze, Pisa e Siena.

  19. Le commissioni di cui all'Art. 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e), sono composte da:

    1. un componente designato dall'ARSIA, con funzioni di coordinamento dei lavori;

    2. un componente designato dalla competente struttura della Regione Toscana;

    3. un componente indicato congiuntamente dalle organizzazioni professionali agricole;

    4. almeno tre esperti nella materia specifica in rappresentanza delle universita' e degli istituti di ricerca e sperimentazione operanti in Toscana.

  20. Ai lavori delle commissioni di cui all'Art. 3, comma 1...

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