DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 17 Luglio 2006, n. 13 - Modifiche del decreto del presidente della giunta provinciale 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 'Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento').

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto

Adige n. 40 del 3 ottobre 2006)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'Art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", ai sensi del quale il presidente della provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; visto l'Art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1381 di data 7 luglio 2006 con la quale la giunta provinciale ha approvato lo schema di regolamento recante "Modifiche del decreto del presidente della giunta provinciale 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg. (regolamento di esecuzione della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 "Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento")",

Emana il seguente regolamento:

Art. 1. Inserimento del capo 1-bis nel decreto del presidente della giunta provinciale 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg.

  1. Dopo l'Art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg., e' inserito il seguente:

    "Capo I-bis, commissione tecnica per il turismo".

    Art. 2. Inserimento dell'Art. 4-bis nel decreto del presidente della giunta provinciale 6 agosto 2003, n. 18-739/Leg.

  2. Dopo l'Art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg., nel capo I-bis, e' inserito il seguente:

    "Art. 4-bis (Composizione della commissione tecnica per il turismo). - 1. La commissione tecnica per il turismo e' composta da:

    1. il dirigente generale del dipartimento provinciale competente in materia di turismo, con funzione di presidente;

    2. il dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo, con funzione di vicepresidente;

    3. un ingegnere dipendente della provincia;

    4. un ingegnere designato dal collegio provinciale dell'ordine degli ingegneri;

    5. un architetto designato dal collegio provinciale dell'ordine degli architetti;

    6. tre esperti in materie economico-finanziarie scelti dalla giunta provinciale;

    7. il dirigente del servizio provinciale competente in materia di impianti a fune, limitatamente alla trattazione degli argomenti che riguardano tale materia.

  3. Per i componenti di cui al comma 1, lettere d) ed e), i rispettivi ordini designano anche un componente supplente.".

    Art. 3. Inserimento dell'Art. 4-ter nel decreto del presidente della giunta provinciale 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg.

  4. Dopo l'Art. 4-bis del decreto del presidente della giunta provinciale 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg., nel capo I-bis, e' inserito il seguente:

    "Art. 4-ter (Nomina e funzionamento della commissione tecnica per il turismo). - 1. La commissione tecnica per il turismo e' nominata dalla giunta provinciale e resta in...

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