Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 9 maggio 2007 (della Regione Liguria) Regioni (in genere) - Camere di Commercio - Ricorso gerarchico - Determinazione, con atto del Presidente della Regione Liguria, del numero dei rappresentanti nel Consiglio Camerale di Imperia spettante a ciascuna organizzazione imprenditoriale - Ric...

Ricorso della Regione Liguria, in persona del Presidente in carica Claudio Burlando, autorizzato con delibera della giunta regionale n. 402 del 17 aprile 2007, rappresentato e difeso per mandato a margine dagli avv. Barbara Baroli, Gigliola Benghi ed Orlando Sivieri, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Orlando Sivieri, in Roma, piazza della Liberta' n. 13;

Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del presidente pro-tempore in relazione, al decreto del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il commercio, le assicurazione ed i servizi - datato 27 febbraio 2007, a firma del direttore generale Mario Spigarelli, portato a conoscenza della Regione Liguria il 5 marzo 2007, con il quale e' stato deciso il ricorso amministrativo ex art. 6 del d.m. 24 luglio 1996, n. 501 proposto da Confcommercio della Provincia di Imperia e Confesercenti della Provincia di Imperia avverso il decreto del Presidente della Regione Liguria n. 64 in data 27 ottobre 2006 recante: "Determinazione del numero dei rappresentanti nel Consiglio Camerale di Imperia spettante a ciascuna organizzazione imprenditoriale, sindacale e associazione dei consumatori e utenti o loro raggruppamenti".

Premesse

Il d.m. 24 luglio 1996, n. 501 costituisce il "Regolamento di attuazione dell'art. 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante riordino delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura".

Esso attribuisce al presidente della giunta regionale diverse funzioni attinenti la procedura di rinnovo dei Consigli delle Camere di Commercio, tra cui, in particolare:

la rilevazione del grado di rappresentativita' delle organizzazioni imprenditoriali dei diversi settori economici;

l'individuazione delle organizzazioni imprenditoriali ammesse a designare i componenti del Consiglio Camerale, nonche' il numero dei componenti che ciascuna di esse designa;

la determinazione delle organizzazioni sindacali o associazioni di consumatori a cui spetta designare il rappresentante in Consiglio. (art. 5 d.m. n. 501).

Il successivo art. 6 del d.m. n. 501 prevede che avverso le determinazioni del presidente della giunta regionale le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori che, intendendo partecipare alla ripartizione dei seggi all'interno del Consiglio Camerale, abbiano fatto pervenire le comunicazioni prescritte dagli artt. 2 e 3 del d.m. 501 cit., possano presentare ricorso al Ministero dell'industria, (ora: Ministero dello sviluppo economico), che decide nei trenta giorni successivi alla ricezione delle controdeduzioni delle parti.

Recentemente, in Liguria, si e' proceduto al rinnovo del Consiglio Camerale di Imperia.

Nell'ambito di tale procedura, il presidente della giunta regionale ha emanato in data 27 ottobre 2006 il decreto n. 64 recante: "Determinazione del numero dei rappresentanti nel Consiglio Camerale di Imperia spettante a ciascuna organizzazione imprenditoriale, sindacale e associazione dei consumatori e utenti o loro raggruppamenti". (doc. 1).

In data 11 dicembre 2006 Confcommercio della Provincia di Imperia e Confesercenti della Provincia di Imperia hanno notificato a Regione Liguria il ricorso previsto dall'art. 6 del d.m. n. 501/1996, onde ottenere l'annullamento e la riforma del citato decreto n. 64, limitatamente ai settori Commercio/Servizi alle imprese/Nautica da diporto e portualita' turistica (doc. 2).

Nel merito, le doglianze delle due organizzazioni imprenditoriali erano finalizzate, essenzialmente, a contestare il rifiuto regionale di conteggiare - ai fini della pesatura della loro rappresentativita' rispetto a quella delle altre organizzazioni di categoria - anche le "unita' locali" di cui parla l'art. 1 del d.m. n. 501/1996.

A prescindere, tuttavia, dalla questione di merito, l'Amministrazione regionale ha ritenuto che -a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche al Titolo V della Costituzione, come introdotte dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3- il rimedio del ricorso amministrativo previsto dall'art. 6 del d.m. n. 501/1996 fosse venuto meno, e che...

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