Ordinanza emessa il 25 settembre 2006 dal tribunale di Torino - Sezione distaccata di Susa nel procedimento penale a carico di Berto Rosanna Sicurezza pubblica - Violazioni nella produzione, importazione, distribuzione e installazione di apparecchi da gioco (art. 110, comma 9, regio decreto n. 773/1931) - Intervenuta depenalizzazione - Inapplica...

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale 12434/02 imputati del reato 110 r.d. n. 773/1931, 718 c.p.;

Riunito in camera di consiglio in merito alla questione di legittimita' costituzionale, dedotta dalla difesa degli imputati, dell'art. 1, comma 547, legge n. 266/2005 per violazione dell'art. 3 Cost. e 25 Cost;

Rilevato che, secondo quanto argomentato dal difensore, il summenzionato art. 1 comma 547, legge n. 266/2005, nella parte in cui prevede che alle violazioni dell'art. 110 TULPS commesse in data antecedente all'entrata in vigore alla citata legge si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse, si pone in contrasto sia con l'art. 3 della Costituzione, per palese ed ingiustificata disparita' di trattamento tra imputati di stessi reati e di uguale gravita', sia con l'art. 25 Cost. in relazione all'art. 2 c.p.;

Rilevato che i difensori hanno chiesto sospendersi il procedimento in quanto alla pur intervenuta prescrizione delle contravvenzioni di cui all'art. 110 TULPS;

Sentito il p.m. che ha ritenuto manifestamente infondata la questione dedotta e che ha chiesto respingersi;

O s s e r v a

La questione e' rilevante.

Nel procedimento de quo gli imputati si vedono oggi tratti a giudizio per un fatto che, per effetto della citata legge, non e' piu' da considerarsi reato e che, in caso di accoglimento della questione, li vedrebbe mandati assolti dall'imputazione loro ascritta, trattandosi ora di solo illecito amministrativo.

La qustione non e' tuttavia manifestamente infondata per la sola imputata Berto essendo la prescrizione del reato di cui all'art. 110 TULPS intervenuta dopo l'entrata in vigore della legge n. 266/2005.

"Sui fapporti tra estinzione del reato e fatto non piu' previsto come illecito penale, nel caso di abolitio criminis accompagnata dalla trasformazione del reato in illecito amministrativo vanno, distinte due differenti situazioni in relazione al fatto che la causa estintiva sia intervenuta in epoca anteriore o posteriore all'entrata in vigore della legge di depenalizzaione. Nel primo caso, il giudice deve privilegiare il proscioglimento per estinzione dell'illecito, perche' tale pronuncia risulta in concreto piu' favorevole della declaratoria che il fatto non e' previsto dalla legge come reato, in esito alla quale la condotta rimane pur sempre perseguibile in sede amministrativa, viceversa, se la causa estintiva sopravvenga alla depenalizzazione del fatto, il giudice deve dichiarare che questo non e' piu'...

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