Ordinanza emessa il 13 settembre 2006 dalla Corte di appello di Torino nel procedimento civile promosso da Consiglio Augusto contro Marcolongo Ennio Procedimento civile - Spese processuali - Appello dichiarato inammissibile per tardiva proposizione imputabile al difensore della parte appellante - Condanna al rimborso delle spese a favore della p...

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al R.G.2899/2003 avente ad oggetto: condanna alle spese di lite della parte soccombente ex art. 91 c.p.c., promossa da Consiglio Augusto, con l'avv. Carmelo Sorace appellante, contro Marcolongo Ennio, con l'avv. Paolo Avagnina, appellato.

P r e m e s s o c h e

  1. - Con sentenza 1830/05 App. To I.sez. civ. depositata in data 16 novembre 2005, notificata in data 21 marzo 2006 al procuratore domiciliatario dell'appellante, passata in giudicato in data 21 maggio 2006 e' stata dichiarata l'inammissibilita' dell'appello proposto contro la sentenza n. 4421/02 resa tra le parti dal Tribunale di Torino.

  2. - In parte motiva della citata sentenza si e' rilevato che l'avvocato difensore della parte risultata soccombente in primo grado ha presentato tardivamente, contro la sentenza impugnata. un appello che ben avrebbe potuto proporre nei termini (essendogli stata gia' in prime cure conferita dal cliente la procura alle liti per tutti i gradi del giudizio) ma che non avrebbe piu' dovuto presentare (in quanto oramai priva di qualsivoglia utilita', essendo passata in giudicato, per il decorso del termine di impugnazione, la sentenza appellata, non piu' impugnabile.

    Come accertato nella sentenza parziale App.To 1830/05 sopra citata, gia' la procura conferita in primo grado dall'odierno appellante allo stesso difensore, che ha proposto l'appello tardivo, gli dava tale l'incarico in ogni fase e grado del processo, ex art. 83, ult. comma c.p.c. (cfr. procura alle liti apposta a margine dell'atto di citazione in primo grado, che recita: "Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio in ogni sua fase e grado, compresa l'impugnazione ...".

    Nello stesso atto di appello si indica che esso viene proposto in virtu' di "delega a margine dell'atto di citazione 23 giugno 2000", richiamata nell'epigrafe della citazione in appello.

  3. - Non sussistono pertanto elementi per addossare alla parte appellante, non responsabile per la tardiva instaurazione della lite in appello, il suo rigetto per inammissibilita', addebitabile esclusivamente a negligenza del difensore e non al suo cliente.

  4. - A seguito della soccombenza si e' statuito, nella citata sentenza (App. To 1830/05), non sussistere motivi che giustificassero la compensazione tra le parti delle spese di lite, dovendosi rimborsare alla parte risultata vincitrice le spese di lite del gravame, riconoscendosi alla parte vittoriosa il diritto di essere tenuta indenne dalle spese che ha dovuto affrontare per difendersi (24 Cost.) in sede di gravame.

  5. - La pronuncia di inammissibilita' della domanda registra infatti la soccombenza totale ed effettiva nei confronti della controparte, risultata vittoriosa (cfr. Cass. civ., sez. I, 28 marzo 2001, n. 442).

  6. - Nella specie il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado non e' stato cagionato dall'inammissibilita' dell'impugnazione, come avviene, ad es., nei casi di nullita' dell'appello o di genericita' dei motivi di gravame: cfr. Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 2004, n. 3809; Cass. civ., sez. lav. 3 giugno 2004, n. 10596), ma e' stato esso stesso causa di inammissibilita' dell'appello, in quanto il giudicato precede la proposizione dell'appello.

  7. - Cio' posto, le spese di lite, alla luce del diritto vivente, dovrebbero essere poste, per diritto applicato, ex art. 91 c.p.c., a carico della parte risultata soccombente e non del suo difensore, in quanto questi non assume la qualita' di parte (cfr. Cass. civ., sez. II; 19 dicembre 2005, n. 27941; Cass. civ., sez. I, 19 settembre 2003, n. 13898; Cass. pen., sez. I, 19 marzo 1997, n. 2286).

  8. - La Corte territoriale si e' pertanto posto il quesito se sia costituzionalmente legittimo porre a carico della parte le spese di lite ove - come nella specie - la soccombenza risulti ascrivibile a tardivita' dell'appello per sua intempestiva, negligente proposizione da parte del suo avvocato, in violazione della normale diligenza professionale esigibile ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 c.c., rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve, essendo inapplicabile l'art. 2236 c.c. (cfr., ex multis, in tema di responsabilita' del notaio, Cass. civ., sez. II, n. 4427; Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2006, n. 264; in tema di responsabilita' del medico, Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2005, n. 22894; Cass. civ, sez. III, 2 febbraio 2005, n. 2042).

  9. - L'applicazione del principio sancito dall'art. 91 c.p.c. appare illogica e discriminatoria nel caso in esame in cui il difensore designato ex art. 83, ult. comma, c.p.c. ha dato causa, col suo ritardo, alla inammissibilita' dell'appello e dunque alla soccombenza della parte appellante. Nella fattispecie la soccombenza della parte appellante deriva dunque da ragioni alla stessa assolutamente non ascrivibili (tardivita' della proposizione dell'appello) poiche' causata da intempestiva attivita' defensionale che esula da ogni determinazione della parte, in quanto dipendente da scelta propria ed esclusiva del suo difensore.

  10. - Questa Corte territoriale...

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