Ordinanza emessa il 30 gennaio 2006 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Fartoza Mohamed Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comm...

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale n. 1579/07 r.g. trib. a carico di Fartoza Mohamed, imputato del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, "perche' deteneva a fine di spaccio gr. 23,045 netti di hashish, da cui sono ricavabili 38 singole dosi medie sostanza stupefacente. In Roma il 15 gennaio 2007. Con la recidiva reiterata infraquinquennale", all'udienza del 30 gennaio 2007 ha pronunciato la seguente ordinanza.

Ritiene il tribunale che ricorrano le condizioni di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 per sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, codice penale, come novellato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui, nei casi previsti dall'art. 99, quarto comma, c.p., stabilisce il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione.

La questione appare invero rilevante, non potendo il giudizio essere definito indipendentemente dalla questione di legittimita' costituzionale della norma in questione, e non manifestamente infondata.

Quanto alla rilevanza della questione, si osservi quanto segue.

In data 16 gennaio 2007 Fartoza Mohamed veniva tratto in arresto dinanzi a questo tribunale per la convalida e il successivo giudizio direttissimo in relazione al reato descritto in epigrafe. Convalidato l'arresto, all'udienza successiva l'imputato, a mezzo del proprio difensore, avanzava richiesta di definizione del giudizio con il rito abbreviato e il tribunale disponeva in conformita'. Indi, le parti concludevano come riportato a verbale.

Ebbene, va premesso, anzitutto, che sussistono agli atti del procedimento sufficienti elementi per potersi pervenire al giudizio di penale responsabilita' dell'imputato per il fatto in addebito. Riveste rilevanza, al riguardo, quanto distintamente notato dai militari in ordine alla condotta tenuta nel frangente dal Fartoza (visto dapprima incidere con una lama qualcosa che aveva in mano, quindi avvicinarsi e parlare con un giovane, quest'ultimo datosi a precipitosa fuga mentre stava estraendo delle banconote dal portafogli non appena avvedutosi della presenza dei militari, infine disfarsi di tre frammenti di hashish che teneva in mano) e l'esito della perquisizione disposta a carico dello stesso, trovato in possesso di un ulteriore frammento di hashish celato all'interno dei pantaloni della tuta che indossava.

Cio' premesso, ricorrono pero', ad avviso del giudicante, le condizioni per ricondurre il fatto in esame alla fattispecie di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Cio', in particolare, in considerazione del modesto dato ponderale e della qualita' della sostanza rinvenuta nella disponibilita' dei Fartoza - dall'analisi tossicologica e' risultato che i quattro frammenti contengono gr. 23 di sostanza resinosa con il principio) attivo dell'hashish nella misura del 4,0% circa, dalla quale e' possibile ricavare 38 singole dosi medie -, dati, questi, che indubbiamente evidenziano la contenuta offensivita' della condotta e consentono...

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