Ordinanza emessa il 15 novembre 2006 dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana sull'appello proposto da Berretta Giovanni contro Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana. Corte dei conti - Giudizio di responsabilita' - Soggetti condannati per fatti commessi prima de...

LA CORTE DEI CONTI

Ha adottato la seguente ordinanza n. 70/A/06/ORD.

Sul ricorso in appello in materia di responsabilita' amministrativa iscritto al n. 1868 A resp del registro di segreteria, presentato dal signor Berretta Giovanni, elettivamente domiciliato in Palermo, via Giacomo Serpotta n. 66, presso lo studio del suo procuratore avvocato Carmelo Giurdanella, per la riforma della sentenza n. 3120 del 26 ottobre 2005 emessa dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana.

Uditi all'udienza del 19 ottobre 2006 il relatore, consigliere Mariano Grillo, e l'avvocato Rosaria Zammataro, delegata dall'avvocato Giurdanella a comparire all'udienza.

Visti tutti gli atti della causa.

F a t t o

Il signor Berretta Giovanni ha proposto appello avverso la sentenza n. 3120 del 2005 della sezione giurisdizionale della Corte dei conti che lo ha condannato al pagamento della somma di euro 18.075,11 quale risarcimento del danno erariale causato alla Croce rossa italiana nella qualita' di presidente del Comitato provinciale di Ragusa dello stesso Ente.

L'appellante ha dedotto in via preliminare la nullita' dell'atto di citazione perche' parte attrice, da un lato, non ha individuato la normativa vigente, risultando percio' del tutto insufficienti le ragioni di diritto che avrebbero condotto alla conclusione della illegittimita' degli esborsi, dall'altro, perche' il collegio ha integrato il contenuto della citazione in violazione dell'art. 163 n. 3 e n. 4 del c.p.c. con conseguente nullita' della sentenza, ed inoltre non haaccolto la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dei responsabili della CRI a livello centrale e a livello provinciale, per cui va dichiarata la nullita' della citazione perche' pronunciata a contraddittorio non integro in violazione dell'art. 102 c.p.c. Nel merito ha dedotto l'erronea interpretazione delle disposizioni richiamate dal giudice di primo grado, l'insussistenza degli estremi dell'illecito erariale e la genericita' della motivazione ed ha concluso esprimendo la necessita' di considerare i rilevanti vantaggi conseguiti dall'amministrazione e dalla comunita' amministrativa da cui deriva l'assenza di qualsivoglia danno erariale chiedendo l'assoluzione ed in subordine operare una piu' incisiva riduzione dell'addebito.

Il procuratore generale nelle sue conclusioni ha preliminarmente eccepito la inammissibilita' dell'appello per notificazione intempestiva. Nel merito ha chiesto che l'appello venga respinto e confermata la sentenza appellata.

Con istanza depositata il 30 giugno 2006 l'appellante ha chiesto che il procedimento venga definito ai sensi dell'art. 1, commi 231, 232 e 233 della legge n. 266...

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