Ordinanza emessa il 13 luglio 2006 dal tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Said Karim Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, ...

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Alle ore 2,00 del 13 luglio 2006 Said Karim, nato in Marocco il 31 maggio 1980, veniva tratto in arresto da personale della Squadra Volante della Questura di Firenze, siccome colto in flagranza del reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, come modificato dall'art. 4-bis, legge n. 49/2006. In data odierna, il giudice procedeva alla convalida dell'arresto, all'esito della quale, le parti chiedevano la definizione del giudizio a mezzo rito abbreviato.

Ad avviso del giudice, deve dubitarsi della conformita' della nuova disposizione di cui al comma quarto dell'art. 69 c.p. al dettato costituzionale in relazione all'art. 3, primo comma, all'art. 27, terzo comma, all'art. 25 secondo comma, all'art. 101, secondo comma e 111, commi primo e sesto della Carta costituzionale, attesa la rilevanza della questione di costituzionalita' che con la presente ordinanza si solleva e la non manifesta infondatezza.

In punto di rilevanza della questione

Nel caso oggetto del presente giudizio, l'imputato e' stato colto nella flagranza della cessione a terzi di una piu' che modesta quantita' di stupefacente del tipo cocaina, onde, ai fini della valutazione di offensivita' sociale della condotta, potrebbe in teoria essere ritenuta applicabile la speciale attenuante di cui al comma quinto dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, pur con le recenti modifiche apportate per effetto della legge sopra menzionata. Ed infatti, avuto riguardo alla esiguita' del quantitativo di sostanza stupefacente, alle modalita' ed al contesto in cui e' avvenuta la cessione, all'esito della perquisizione personale sull'imputato che evidenziava come lo stesso non fosse in possesso di ingente somma di denaro - in caso contrario si sarebbe potuta dedurre una pregressa e considerevole attivita' di cessione di stupefacente - il fatto reato puo' essere qualificato di scarsa offensivita' sociale, dunque suscettibile di applicazione della attenuante di cui al comma quinto dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990.

Ritiene peraltro il tribunale che, nella fattispecie oggetto di giudizio, una valutazione complessiva della condotta criminale posta in essere dall'imputato, possa comportare un giudizio di prevalenza della attenuante speciale riconosciuta rispetto alla sussistenza della recidiva specifica, reiterata infraquinquennale contestata, valutazione oggi preclusa dalla norma di cui all'art. 69 c.p. Emerge, quindi, ictu oculi la rilevanza della questione di...

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