Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di indicare i dati del trasgressore non identificato al momento dell'infrazione - Irrogazione di sanzione pecuniaria in caso di inosservanza Denunciata violazione delle liberta' di autodeterminazione e del di...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, promosso con ordinanza del 4 aprile 2006 dal Giudice di pace di Bra nel procedimento civile vertente tra la Nuova Poliedrica di Marocco Livio & c. e il Comune di Cervere, iscritta al n. 378 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 9 maggio 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il giudice di pace di Bra, con ordinanza del 4 aprile 2006, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione - dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214;

che il rimettente censura la norma suddetta limitatamente alla parole "Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'art. 180, comma 8", e cioe' nella parte in cui sanziona, sul piano pecuniario, la mancata comunicazione, da parte del proprietario del veicolo, dei dati personali e della...

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